Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7959 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 20/04/2020), n.7959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25155-2018 proposto da:

D.F. in qualità di Procuratore Speciale di

H.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICO BONOLI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LLOYD’S OF LONDON, in persona del loro procuratore Generale

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA

278, presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARIA

BAGNARDI;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3133/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/7/2017 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibili i gravami interposti dalla sig. H.M.R. -in via principale – e dal sig. M.G. – in via incidentale – in relazione alla pronunzia Trib. Napoli n. 1368 del 2011, di rigetto della domanda nei confronti di quest’ultimo dalla prima proposta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della vendita ai sigg. T.A., Ma.Cl. e O.C. di un immobile sito in (OMISSIS) di cui il marito era promissario acquirente, a cagione della mancata trascrizione, nella sua qualità di notaio, di un’azione giudiziale su tale immobile da parte del M., sicchè l’atto di vendita un proprio immobile stipulato per garantire la provvista per tale acquisto era invero risultato per lei dannoso, essendo stato concluso ad un prezzo di circa 100.000 Euro inferiore a quello di mercato.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la H., rappresentata dal procuratore speciale sig. D.F., propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resistono con controricorso i chiamati in garanzia Assicuratori dei Lloyd’s.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente – così come rappresentata – denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 342 c.p.c. (nella formulazione previgente ratione temporis applicabile), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al “contratto preliminare di vendita” stipulato “in data 15/03/2004”, al risultare “alla data del 16/09/2004… estinta -rispetto a tutte le formalità, precisate nel suddetto preliminare – solo la posizione nei confronti della SGA s.p.a., già Banco Napoli”, all'”istanza del legale della parte promittente venditrice”, alla restituzione, “su richiesta di essi P., illegittimamente ed all’insaputa della H.” del “residuo della somma di Euro 92.000,00 (oggetto del deposito fiduciario)”, alla “racc. a.r. n. 12528098565 6 del 23/11/2004 inviata ai germani P.”, al “rogito Mauro Luigi del 25/11/2004”, alla “sentenza n. 10524/2006… passata in giudicato”, all'”atto di citazione notificato il 19.7.2007″, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alle “deduzioni allegate al verbale di causa” all'”udienza del 20.12.2012″, alla “scrittura privata” con “autentica delle firme (Not. R.K.F.) per rinuncia stragiudiziale”, al “finanziamento ipotecario sul cespite sito in (OMISSIS)… all. 5 giudizio II grado”, all'”atto di assenso Not. R.K., depositato in atti 28/2/2017″) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove (in tutto o in parte) riprodotti (es., il “fax, pari data, trasmesso alla H.”, all'”interrogatorio formale del Notaio M.”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può d’altro canto sottacersi che, a tale stregua, non risulta invero idoneamente censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui “non vi è certamente nesso di causalità immediata tra la trascrizione di una azione giudiziaria da parte del M. su un immobile… e la circostanza che la H., per consentire la provvista necessaria al marito per l’acquisto, abbia venduto un diverso immobile di sua proprietà ad un prezzo presumibilmente inferiore di Euro 100.000,00 a quello di mercato. Peraltro poi non vi (è) nessuna apparente connessione tra questo fatto ed i danni richiesti dalla H. al M. per un importo di Euro 1.350.00,00”.

Del pari non (quantomeno idoneamente) censurata risulta la ratio decidendi in base alla quale “In ogni caso, non sussiste un rapporto di causalità diretta tra la circostanza che il M. restituì al P. parte della somma che questi gli avevano lasciato in deposito per la cancellazione di formalità negative sull’immobile di cui erano promittenti venditori, senza avvertire di ciò la promissaria acquirente, e la circostanza che la H., nonostante una sentenza a lei favorevole, non sia riuscita a recuperare i 230.000,00 Euro versati al P. a titolo di caparre confirmatoria e li richieda quindi, ora, come risarcimento del danno, al M.”.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, , in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti Assicuratori dei Lloyd’s, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente -così come rappresentata – al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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