Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7936 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 20/04/2020), n.7936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16135/2018 proposto da:

B. INVESTIMENTI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

CASELLATI;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CAMICI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NANDINO SCUDELLER;

– controricorrente –

e contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 583/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

B. Investimenti S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 583/2018 della Corte d’Appello di Venezia, articolando un solo motivo, corredato di memoria.

Resiste con controricorso M.E. che ha presentato memoria.

Il ricorrente espone in fatto che il Gruppo B. S.p.A. aveva sottoscritto, in data 10 giugno 2004, con Mobile House S.r.L., un contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione avente ad oggetto l’immobile denominato unità I del fabbricato (OMISSIS), per il canone di Euro 1.100,00 mensili, oltre ad IVA. Contestualmente M.E. e P., soci e consiglieri della conduttrice, si costituivano fideiussori degli obblighi assunti dalla Mobil House S.r.L. verso il Gruppo B. S.p.A..

In data (OMISSIS) il Gruppo B. S.p.A. cedeva l’immobile locato alla Seaworld S.r.l. e lo comunicava alla conduttrice il 30 settembre 2004.

La società Seaworld, in data 15 dicembre 2006, modificava la propria denominazione sociale in B. Investimenti S.p.A..

Il contratto, alla prima scadenza del 30 giugno 2010, veniva prorogato per altri sei anni fino al 30 giugno 2016.

Il 24 aprile 2014 l’odierno ricorrente otteneva dal Tribunale di Treviso il Decreto n. 2241/2014 con cui veniva ingiunto a Mobile House S.r.l. in liquidazione, quale debitrice principale, e ad M.E. e P., quali fideiussori, di pagare Euro 14.449,93 oltre ad interessi e spese.

In data 24 giugno 2014 M.E. impugnava il decreto ingiuntivo, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’ingiungente per avere acquistato l’immobile oggetto del contratto di locazione, senza essere subentrata nel contratto di fideiussione, e nel merito affermava che vi fossero i gravi motivi per legittimare l’intervenuto recesso della L. n. 392 del 1978, ex art. 27.

In data 26 giugno 2014 anche M.P. impugnava il decreto ingiuntivo, eccependo la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e nel merito la nullità della fideiussione.

Riuniti i procedimenti, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2582/2016, riteneva, essendo l’obbligazione fideiussoria di natura accessoria rispetto all’obbligazione del terzo ed essendo quella per cui è causa contenuta nel contratto di locazione, che i fideiussori avessero garantito gli obblighi assunti dalla società Mobil House in conseguenza del contratto di locazione e la circostanza che l’immobile locato fosse stato alienato non permetteva di affermare che la società acquirente non fosse legittimata ad avvalersi della fideiussione.

Con separati atti, la sentenza veniva impugnata da M.E. e P., dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che, riuniti i procedimenti, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ritenendo che il Gruppo B. S.p.A. si fosse limitato ad alienare l’immobile locato senza cedere i diritti derivanti dal contratto di fideiussione e che il fenomeno successorio regolato dall’art. 1602 c.c., in caso di alienazione dell’immobile si riferisce esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione che è contratto distinto da quello fideiussorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1367,1372,1375,1936,1602 c.c..

La questione sottoposta all’attenzione di questa Corte regolatrice è la seguente: la fideiussione è sorta per dare esecuzione al rapporto principale, tanto più che è stata rilasciata dai soci dell’obbligata principale; con la vendita dell’immobile si è trasferito anche il contratto di locazione, il contratto di fideiussione non essendosi mai risolto per mutuo consenso, dovrebbe, secondo il ragionamento della Corte d’Appello, essersi sciolto per una delle cause ammesse dalla legge, ma nessuna disposizione in tema di locazioni prevede che il contratto di fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni si sciolga se l’immobile viene trasferito a terzi. Nè l’art. 1955 c.c., relativo alla liberazione del fideiussore per fatto del creditore, nè l’art. 1956 c.c., per scadenza dell’obbligazione futura, nè l’art. 1957 c.c., per scadenza dell’obbligazione principale, interessano questa ipotesi.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto tener conto invece del fatto che l’art. 1602 c.c., prevede che l’acquirente subentri non puramente e semplicemente nel contratto di locazione, ma anche nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione. Allora, posto che la fideiussione deriva dal contratto di locazione il diritto di escutere la fideiussione si era trasferito con la cessione ex lege del contratto di locazione all’acquirente dell’immobile.

Data la specificità della questione trattata, il Collegio ritiene opportuno rimetterne la trattazione alla Pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione della controversia alla Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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