Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7789 del 14/04/2020
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 14/04/2020), n.7789
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14762-2012 proposto da:
REGAL FRUTTA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso
lo studio a dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che lo rappresenta e
difende delega in calce;
– ricorrente –
contro
AZTENDA SANITARIA PROVINCIALE N. (OMISSIS) DI PALERMO, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FORNOVO
3, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO LI VIGNI
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 236/2011 della COMM. TRTB. REG. di PALERMO,
depositata il 07/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’accoglimento l’morivo ricorso,
assorbiti restanti;
udito per il controricorrente l’Avvocato LI VIGNI che si riporta agli
atti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo comunicava alla società Regal Frutta srl un invito al versamento della tariffa annua forfettaria prevista dal D.Lgs. n. 194 del 2008, art. 2, dovuta per i controlli sanitari ufficiali effettuati a norma del D.Lgs. citato, Allegato.
Contro l’invito al pagamento Regal Frutta s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che con sentenza n. 584 del 2010 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di materia di competenza del giudice ordinario.
La società Regal Frutta proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che con sentenza n. 236 del 7.12.2011 lo rigettava, confermando il difetto di giurisdizione del giudice tributario. In particolare il giudice di appello rilevava l’insussistenza della giurisdizione del giudice tributaria sia per ragioni soggettive, in quanto l’Azienda sanitaria provinciale non è un ente avente potere impositivo, sia per ragioni oggettive in quanto la tariffa annuale prevista dal D.Lgs. n. 194 del 2008, art. 2, non è un tributo ma costituisce il corrispettivo per un servizio reso per legge dalla Azienda sanitaria.
Contro la sentenza di appello la società Regal Frutta s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
Diritto
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo resiste con controricorso. AGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia: “Error in procedendo: violazione e falsa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, (erronea declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario)”.
Il motivo è fondato. La questione di giurisdizione è stata risolta da questa Corte con la sentenza Sez. U, n. 13431 del 13/06/2014, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa alla richiesta di pagamento della tariffa annua forfettaria per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, attuativo del Reg. n. 882/04/CE, trattandosi di imposizione che, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 141 del 2009 della Corte costituzionale), ha natura tributaria attesa la doverosità della prestazione, imposta non solo in forza dell’interesse generale al bene della salute ma anche dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e direttamente collegata alla pubblica spesa, giacchè grava sullo Stato – per una platea di destinatari individuati in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, costituito dall’attività da essi svolta nel settore alimentare – l’obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione..
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Considerato che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), questa Corte, in applicazione dell’art. 283 c.p.c., comma 3, rimette le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice tributario; rinvia la causa, anche per le spese, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020