Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7658 del 02/04/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/04/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 02/04/2020), n.7658
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3993/2014 R.G. proposto da:
M.R.G., rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio
Briguglio e dall’avv. Gianluca Boccalatte, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Ernesto Mocci, in Roma, via Germanico, n.
146.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione n. 38, n. 149/38/2013, pronunciata il 2/07/2013,
depositata il 25/09/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno
2019 dal Consigliere Riccardo Guida.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle entrate emise un avviso di accertamento nei confronti di M.R.G., che recuperava a tassazione IRPEF, per l’anno d’imposta 2006, redditi non dichiarati, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che ascriveva alla contribuente di avere acceso, nel 1996, presso la banca elvetica HSBC, un conto corrente denominato “(OMISSIS)”, rimasto attivo almeno fino alla fine del 2006, con una giacenza (calcolata alla fine dell’anno) di USD 220.331,92, facendo leva sui dati risultanti da una scheda di sintesi – denominata “(OMISSIS)”, contenente indicazioni del conto, del suo titolare e delle movimentazioni eseguite -, che erano stati trasmessi dall’autorità finanziaria francese attraverso i canali di collaborazione previsti dalla Dir. n. 77/799/CEE, e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata da Italia e Francia il 5/10/1989 e ratificata con la L. n. 20 del 1992, recepita nella legislazione italiana dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31-bis;
2. la contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Milano, deducendo, innanzitutto, l’illegittimità dell’avviso, fondato su documenti acquisiti irritualmente e in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31-bis e art. 42, e dello Statuto dei diritti del contribuente, art. 7, e contenuti nella c.d. “Lista Falciani”; lamentò, inoltre, la carenza assoluta di motivazione, l’illegittimità delle procedure di acquisizione della documentazione di supporto alla ripresa fiscale, la non genuinità dei documenti utilizzati e, in particolare, della c.d. “(OMISSIS)”, che nemmeno era stata allegata all’atto impositivo e che, in sostanza, era un mero “pezzo di carta”, che chiunque avrebbe potuto predisporre e stampare, inserendo a proprio piacimento dati a caso; per dimostrare la falsità dei dati contenuti in tale scheda (estratta dalla “Lista Falciani”), asserì che le uniche disponibilità finanziarie che aveva detenuto all’estero si erano formate nel 1993, al momento della morte del proprio coniuge, e derivavano dalla liquidazione di due polizze vita stipulate dal marito che le deteneva in Svizzera, delle quali si era dichiarata pronta a fornire ampia documentazione di riscontro (come in effetti era avvenuto nel corso dei giudizi tributari di merito);
3. la CTP di Milano, nel contraddittorio dell’Agenzia, con sentenza n. 31/24/2013, respinse il ricorso e tale decisione, impugnata dalla contribuente, è stata confermata dalla CTR lombarda, con la sentenza riportata in epigrafe che, nel contraddittorio dell’Ufficio, ha premesso che la c.d. “Lista Falciani” contiene dati e informazioni acquisiti nel rispetto della legislazione vigente, conformemente al cit. art. 31-bis, che legittima lo scambio di informazioni tra Stati facenti parte dell’Unione Europea, dovendosi anche considerare la funzione antielusiva assolta dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12; quanto al merito della vicenda, la CTR ha ritenuto che la titolarità del conto cifrato denominato “(OMISSIS)”, di cui risultava beneficiaria economica la contribuente, fosse desumibile da numerose circostanze, tra le quali la c.d. “Lista Falciani”, la successiva regolarizzazione, da parte dell’appellante, delle attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata e, anche, dalla dichiarazione mendace che la parte privata aveva reso ai verificatori di non avere mai intrattenuto rapporti economico -finanziari all’estero, il che conferiva il carattere della gravità, precisione e concordanza agli elementi presuntivi, in ordine alla contestata evasione fiscale, offerti dall’Amministrazione finanziaria, non contraddetti dalla prova contraria; a tale riguardo, infine, la CTR ha reputato inidonea la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente al fine di dimostrare che il deposito di denaro detenuto all’estero era il frutto della liquidazione, a seguito del decesso del marito, di due polizze vita che egli aveva stipulato a suo tempo (1993) a favore della moglie;
4. la contribuente ricorre, sulla base di otto motivi, nei confronti dell’Agenzia, che è rimasta intimata, per la cassazione di questa sentenza della commissione lombarda;
5. la ricorrente ha depositato una memoria, con allegata la copia della domanda del 22/09/2017 di definizione della controversia tributaria pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, con attestazione di regolarità della domanda da parte dell’Agenzia delle entrate;
6. ha chiesto, inoltre, che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
7. la Corte, quindi, deve dichiarare l’estinzione del giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 6, comma 10, come convertito dalla L. n. 96 del 2017, dando atto della cessata materia del contendere, mentre le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate, senza raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente (Cass. 25/06/2019, n. 16966; 17/05/2019, n. 13363).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2020