Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7535 del 26/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 26/03/2020), n.7535
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1148-2012 proposto da:
FERRARI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALCNIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO LENDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso sentenza /201 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il
15/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2020 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.
Fatto
RILEVATO
che:
La Ferrari S.p.A., quale rappresentante fiscale della Pasquale Bruni Life Style B.V., ha proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 78/24/10, depositata il 15 novembre 2010, resa tra le parti dalla Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, che respinse l’appello della società, nella qualità anzidetta, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Alessandria, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento, col quale era contestata l’indebita detrazione dell’IVA per Euro 93.511,00, con riferimento all’anno 2002, in quanto afferente a costi non riconosciuti, con irrogazione delle relative sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La ricorrente in data 16 gennaio 2020 ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con cessata materia del contendere per definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Parte ricorrente, con la succitata memoria, alla quale ha allegato la relativa documentazione inerente al perfezionamento della definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione, regolarmente notificata, ex art. 372 c.p.c., all’Amministrazione controricorrente, ha comprovato di avere regolarmente definito la domanda di definizione agevolata presentata nei termini, con relativa assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, provvedendo quindi a versare l’intero importo dovuto secondo il piano di rateizzazione approvato, avendo altresì dimostrato che le cartelle per le quali è stata proposta la relativa istanza traggono origine dall’avviso di accertamento oggetto dell’originaria impugnazione da parte della società dinanzi alla CTP di Alessandria nel presente giudizio.
2. Alla stregua di ciò, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia notificata dalla ricorrente all’Amministrazione finanziaria, con contestuale declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi della succitata disposizione di legge, avendo la ricorrente comprovato di avere provveduto al pagamento integrale dell’importo determinato al fine della definizione agevolata della controversia.
3. Nulla va tuttavia statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio pere cessata materia del contendere del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 26 marzo 2020