Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24491 del 21/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24959-2007 proposto da:
Z.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SULLAM ISACCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, LICEO
SCIENTIFICO E CLASSICO “ETTORE MAJORANA” DI (OMISSIS), in persona
dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 655/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 18/09/2006 R.G.N. 82/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato SULLAM ISACCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 18 settembre 2006, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava legittime le sanzioni disciplinari inflitte dall’Amministrazione scolastica a Z.R. ed altre tre collaboratrici scolastiche.
2. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva che l’ordine di servizio ritenuto dalle dipendenti illegittimo perchè comportante uno spostamento nell’ambito della stessa città, non era idoneo ad arrecare disagio, ove provvisoriamente osservato in attesa dell’accertamento dell’illegittimità e della caducazione, sicchè la sanzione di un giorno di sospensione inflitta alle dipendenti non poteva ritenersi sproporzionata in relazione ad un comportamento tale da arrecare un immediato disservizio.
3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, solo Z.R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Le amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, a norma dell’art. 369 c.p.c., per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata.
5. Invero non risulta depositata la copia autentica della sentenza gravata, nè all’inadempimento sanzionato con l’improcedibilità dell’impugnazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, può sopperire la produzione della copia della decisione impugnata spillata al ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 per esborsi, Euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011