Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24396 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GALLERI GIOVANNI PAOLO, giusta procura ad litem per atto notaio
Vincenzo Lojacono di Sassari del 5/11/2009, rep, n. 140272 allegata
in calce all’atto di costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 33/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI dell’11/04/08, depositata
il 07/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Sardegna ha accolto l’appello di L.G., medico di base, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate affermando il diritto al rimborso dell’IRAP 1997/2001. Ha motivato la decisione ritenendo l’Agenzia delle Entrate non avesse dimostrato il contrario di quanto affermato dalla contribuente in ordine alla mancanza dei presupposti dell’imposta.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, non si è costituita la contribuente.
Con l’unico motivo l’Agenzia, formulando idoneo quesito, contesta di essere gravato dell’onere della prova della mancanza dei requisiti per l’esenzione dall’IRAP, onere che spetta invece alla contribuente il motivo è fondato. Con sentenza n. 12111/09 la Corte ha ribadito che: In tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quodplerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Nella valutazione della prova il giudice del rinvio dovrà tener conto del principio dell’acquisizione processuale, esaminando quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi della contribuente, e inoltre dei principi affermati da questa Corte in tema di IRAP dei medici convenzionati.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Sardegna.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011