Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24401 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.A. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti Panariti

Paolo ed Anna Regonesi, elettivamente domiciliato nello studio del

primo in Roma, Via Celimontana, 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/33/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 33, in data 05/02/2007, depositata

il 27 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

06 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentiti per il controricorrente, gli Avv.ti Paolo Panariti ed Anna

Regonesi;

Presente il P.M. dott. CENICCOLA Raffaele che si è riportato alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 13120/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 16/33/07, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 33, il 05.02.2007 e DEPOSITATA il 27 marzo 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello proposto dal contribuente e dichiarato nullo l’avviso di liquidazione di maggiore imposta, opinando che la pretesa fiscale sia stata esercitata, dopo la scadenza del termine decadenziale.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione delle ordinarie imposte di registro, censura l’impugnata decisione per insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia, nonchè per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11 comma 1 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato per infondatezza.

4 – Le questioni poste dai mezzi, sembra possano decidersi alla stregua del disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11 secondo cui, fra l’altro, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i “termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni”, nonchè dell’orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 4321/2009), alla relativa stregua formatosi, che ha espressamente affermato, per un verso, essere, tale termine, soggetto “alla sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 in materia di definizione agevolata degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro”, e sotto altro profilo, che il dato termine inizia a decorrere “dal momento in cui sia rimasto ineseguito il proposito di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile”.

4 bis – L’impugnata sentenza non appare in linea con il disposto di legge ed il richiamato principio, avendo escluso l’applicabilità della proroga, prevista dal citato art. 11, al termine per la rettifica e per la liquidazione della maggiore imposta e non avendo considerato che, individuato correttamente l’inizio di decorrenza del termine triennale, lo stesso alla data di notifica dell’avviso di liquidazione, non poteva ritenersi ancora decorso.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria 22.06.2011 e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, relativamente alle censure che riguardano la mancata applicazione alla fattispecie della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11 per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi al quadro normativo di riferimento ed ai principi affermati in tema, fra cui quello desumibile da Cass. N. 3507/2011 e dalle sentenze ivi richiamate, secondo cui i benefici possono essere conservati se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione dell’intento abitativo, quanto meno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia per il riesame ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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