Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24213 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FONDI RUSTICI SRL, in persona del suo amministratore unico

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MINETTI PAOLO,

ELENA CRESCI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VAGLIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 225/2010 del GIUDICE DI PACE di BORGO SAN

LORENZO del 23/04/2010, depositata il 28/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria il 2 marzo 2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ proposto dal Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo regolamento di competenza contro il provvedimento del 26 aprile 2010,con cui detto giudice ha ritenuto di non condividere la sentenza 3 marzo 2010 con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza in ordine all’opposizione a sanzione amministrativa inflitta dal comune di Vaglia,proposta dalla s.r.l. Fondi rustici che n.q. di proprietario frontista di una strada vicinale ad uso pubblico, ne aveva effettuato la chiusura ed occupato la carreggiata con l’apposizione trasversale di una catena.

2. Il giudice di pace ha sostenuto che avendo con precedente sentenza del 30 aprile 2008 declinato la propria competenza,e che eguale statuizione aveva adottato il Tribunale di Firenze, essendosi verificato un conflitto negativo,non poteva che essere richiesto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. 3. Sulla questione può essere dichiarata la competenza del giudice di pace se sono condivise le considerazioni che seguono: è pacifico,in punto di fatto, che alla soc. Fondi Rustici è stato formulato nel verbale di accertamento l’addebito avanti indicato,con irrogazione della sanzione di Euro 17,00, previsto originariamente dalla L. 2248 del 1865, art. 55, poi dal R.D. n. 1740 del 1933 ed oggi dal T.U. appr. con D.Lgs. n. 285 del 1992.

4. Costituiscono principi assolutamente pacifici nella giurisprudenza di legittimità al riguardo: a) che la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 1 (introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98) – cui rinvia il D.Lgs. n. 295 del 1992, art. 295, comma 3 per l’opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa a violazioni al codice della strada – stabilisce la “regola generale” di competenza per materia, secondo cui, “salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’art. 22 si propone davanti al giudice di pace”; b) che il comma 2 del medesimo articolo 22-bis prevede le eccezioni a tale regola generale, individuando una serie di materie nelle quali l’opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa alle violazioni afferenti si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica (art. 50-ter cod. proc. civ.); e) che il comma 3 del medesimo articolo prevede ulteriori eccezioni alla predetta regola generale, attribuendo alla competenza del tribunale le opposizioni ad ordinanza ingiunzione relative a violazioni, per le quali è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa superiore nel massimo edittale ad Euro. 15.493,00 (lett. a), ovvero per le quali, in caso di previsione di sanzione pecuniaria proporzionale senza limite massimo edittale, la sanzione stessa è stata applicata in misura superiore ad Euro 15.493,00 (lett. b), ovvero nei casi in cui “è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima” (lett. c primo periodo); d) che il secondo periodo della lett. c) del comma 3 introduce, a sua volta, eccezioni alle predette eccezioni – ristabilendo, dunque, la competenza generale per materia del giudice di pace – “Quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima…per le violazioni previste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386 e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”, vale a dire anche per le violazioni previste e sanzionate dal nuovo codice della strada (Cass. 17877/2004;

15694/2005). 5. Nella specie , come emerge da quanto dianzi esposto (cfr. supra, ritenuto in fatto), è stata applicata la sanzione pecuniaria amministrativa cui va aggiunta quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per la violazione prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 16, comma 1, lett. b) e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26, comma 4 e sanzionata dal combinato disposto dei commi 4 e 5, del medesimo art. 16 C.d.S., comma 1, lett. b); il quale ultimo stabilisce, appunto che “la violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dello stato orni luoghi a proprio spese…” (v.

anche artt. 210 e 211 C.d.S.);

sicchè la competenza per materia a conoscere della opposizione alla relativa ordinanza ingiunzione deve essere devoluta al giudice di pace ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3 e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis.

2. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi presentati dal resistente, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4. – Va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Borgo S.Lorenzo.

5. – Le spese del giudizio di cassazione sono a carico della ricorrente rimasta soccombente e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo e cassa il provvedimento 26 aprile 2010 del medesimo giudice di pace.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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