Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22776 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 84/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di POTENZA del 9.6.08, depositata il 05/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 84/1/2008, che ha respinto l’appello avverso la decisione di primo grado, di accoglimento di un ricorso di A. M., avvocato libero professionista, avverso un avviso di diniego di rimborso di somme pagata a titolo di Irap negli anni 1998, 1999 e 2000. Deduce un motivo. L’intimato non ha svolto difese.
2. – il motivo, denunziante violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, appare inammissibile per errata formulazione del quesito di diritto, il quale omette l’indicazione della fattispecie e si risolve in una interrogazione genericamente intesa all’astratta ricognizione della disciplina applicabile in caso di asserita utilizzazione di lavoro altrui in maniera non occasionale e di beni strumentali non minimali. Giova il rinvio a sez. un. 12339/2010.”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011