Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22860 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1023/2010 proposto da:
B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso l’AVV. VINCENZO PESCITELLI (STUDIO
LEGALE GIRARDI-VISCIONE), rappresentato e difeso dall’avvocato
SORIANO PAOLA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA EDELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –
avverse la sentenza n. 178/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 21.10.08, depositata il 14/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
” B.G. si è vittoriosamente opposto, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Benevento, a un atto di revoca di credito d’imposta relativo all’anno 1998; la commissione tributaria regionale della Campania, andando di contrario avviso, ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate con sentenza n. 178/46/08, resa pubblica il 14.11.2008, motivando che la L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 7, posto a base della decisione favorevole di primo grado, sia inapplicabile in quanto attinente a violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro, non anche, invece, come nella specie, a riscontrate violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
avverso questa sentenza B. propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi (la parte intimata non si è costituita), il primo dei quali deducente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., e il secondo violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 7, cit. – il primo motivo appare inammissibile, vuoi perchè concluso da quesito di diritto inidoneo, siccome formulato con astratta e circolare parafrasi della norma di legge, senza diretto riferimento alle risultanze di causa (per la necessità di un idoneo quesito anche quando il motivo si fondi sulla inosservanza di norme processuali, cfr. Cass. 2009/4329);
vuoi perchè privo, in ogni caso (ove anche si segua la contraria tesi: v. Cass. 2009/20614), di autosufficienza, non essendo riportate negli esatti termini – del primo, come pure del secondo grado di giudizio -, sebbene solo per generico riassunto, le deduzioni sulle quali la pronuncia sarebbe stata omessa (Cass. 2009/23066; Cass. 2010/10605); il secondo motivo, concluso da quesito di diritto idoneo, sottendendo la tesi che la revoca del beneficio presuppone sempre che siano state irrogate sanzioni di importo superiore alla soglia stabilita dalla L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 7, appare manifestamente infondato, dal momento che il giudice tributario ha accertato che, nella specie, furono irrogate sanzioni per “ipotesi di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori”, in relazione alle quali la disposizione appena citata prevede la revoca delle agevolazioni sic et simpliciter, indipendentemente dall’entità della sanzione e finanche se trattasi di accertate violazioni formali. Il che appare altresì conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro;
sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio è definito con pronuncia di manifesta infondatezza”;
– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla svolta relazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio su relazione del Cons. Dott. Terrusi, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011