Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23914 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 15/11/2011), n.23914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma Via dei Portoghesi 12 è domiciliato;

– ricorrente –

contro

A.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv.ta SASSO Gemma, presso il cui studio

in Roma via Otranto 23 è elettivamente domiciliata e riceve le

comunicazioni di rito a mezzo fax ((OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 477/2011 della Corte di appello di Palermo

emessa l’11 febbraio 2011 e depositata il 9 marzo 2011 nella

procedura iscritta al n. 834/2010;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 30 giugno 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Gemma Sasso per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Palermo pronunciatosi sull’opposizione proposta da A.C., cittadina (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Trapani che aveva rigettato la sua istanza diretta a ottenere la protezione internazionale, ha riconosciuto alla A. lo status di rifugiata 2. Ricorreva in appello il Ministero dell’Interno, rilevando la mancata notifica del ricorso introduttivo e contestando la sussistenza del pericolo di persecuzione quale presupposto necessario per il riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Si costituiva in giudizio A.C. eccependo il difetto di legittimazione del Ministero a impugnare la sentenza;

4. La Corte di appello di Palermo ha accolto l’eccezione rilevando che il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, non consentiva al Ministero l’impugnazione mentre la L. 15 luglio 1999, n. 94, entrata in vigore l’8 agosto 2009 (che ha riconosciuto la qualità di parte al Ministero) non può ritenersi applicabile al procedimento in esame, introdotto con ricorso depositato il 3 luglio 2009;

5. Ricorre per cassazione il Ministero affidandosi a due motivi : a) nullità della sentenza per violazione del principio tempus regit actum (art. 11 preleggi), con specifico riguardo alla legittimazione al reclamo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; b) nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

6. A.C. si difende con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

Il ricorso è fondato. Come costantemente ritenuto da questa Corte il principio “tempus regit actum”, in virtù del quale l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all’introduzione del giudizio, comporta che la sentenza deve essere impugnata con il mezzo previsto dalla legge vigente al momento dell’impugnazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 (2), Ordinanza n. 7781 del 5 aprile 2011).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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