Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23946 del 15/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23946
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23073/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.P.O.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 124/65/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 19/06/08,
depositata il 22/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 124/65/08, in data 19-6-2008, depositata in data 22-9-2008, che, in riforma della sentenza della CTP di Brescia annullava l’avviso di accertamento emesso nei confronti di P.P.O. con il quale l’Ufficio rettificava il reddito dello stesso per l’anno 1999 sulla base dei parametri di cui al D.L. n. 331 del 1993 convertito nella L. n. 427 del 1993.
Il contribuente non svolge attività difensiva.
Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e sexies, dell’art. 2727 c.c., della L. n. 46 del 1998, art. 10, avendo la CTR affermato, contrariamente ai principi consolidati in materia, che l’Utilizzo dei parametri da solo non è sufficiente a giustificare l’accertamento occorrendo anche altri elementi di riscontro, a carico dell’Ufficio.
Con il secondo, deduce difetto di motivazione su un punto essenziale della controversia, in quanto la CTR aveva ritenuto che il contribuente avesse fornito la prova della marginalità della professione di geometra oggetto dell’accertamento parametrico, rispetto a quella ritenuta principale, di “socio amministratore nella Edilizia Piccaroletti s.n.c.” in modo tuttavia apodittico e generico, senza illustrare in alcun modo le ragioni di tale convincimento.
Con il terzo, deduce analogo vizio di motivazione osservando che il giudice di appello aveva trascurato le argomentazioni dell’Ufficio dirette a negare che la attività di geometra libero professionista fosse marginale rispetto a quella di socio amministratore.
Il primo motivo è teoricamente fondato sul presupposto di fatto, enunciato dall’Ufficio ma non riportato in sentenza, che il contribuente non avesse risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa. Solo in tale caso infatti, per recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte (n. 26635 del 2009) l’accertamento può essere fondato esclusivamente sulla valutazione parametrica, rimanendo tuttavia impregiudicata la facoltà del contribuente di provare la inattendibilità della medesima, anche con presunzioni semplici, ed il potere del giudice di effettuare la valutazione comparativa degli elementi di prova addotti dalle parti.
Tuttavia in concreto il motivo è irrilevante ed inammissibile perchè non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che afferma preliminarmente la insufficienza dei dati parametrici, ma non fonda la decisione su tale assunto, bensì sulla affermazione successiva che il contribuente aveva fornito una prova contraria idonea a superare le ragioni addotte dall’Ufficio, provando che la attività libero-professionale di geometra era marginale rispetto a quella di amministratore di società.
Il secondo motivo, dedotto su tale punto, è fondato, in quanto la CTR non spiega le ragioni del suo convincimento, limitandosi ad affermazioni generiche ed apodittiche che non consentono che comprendere l’iter logico giuridico alla base della decisione.
Il terzo motivo, peraltro inammissibile per carenza di autosufficienza, rimane assorbito.
Pare quindi che la sentenza debba essere cassata in relazione al motivo accolto, palesemente fondato, e si propone pertanto la trattazione in camera di consiglio”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della Agenzia deve essere accolto in relazione al secondo motivo, con rinvio, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e anche per le spese a diversa sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011