Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23734 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8911-2009 proposto da:

MINISTERO LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

Uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– ricorrenti –

contro

F.A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato

VALORI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIAMBELLINI ORESTE giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/01/2009; R.G.N. 4833/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato FIGLIOLIA ETTORE;

udito l’Avvocato VALORI GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Milano che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a pagare a F.A.L., medico, la somma di Euro 6713,94 per ogni anno del corso di specializzazione frequentato, oltre interessi legali dalla domanda.

Resiste con controricorso F.A.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti, riproponendo l’eccezione di prescrizione già sollevata nel giudizio di merito, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la prescrizione quinquennale decorrerebbe dalla data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 e non da quella di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991.

1.1.- Il mezzo è inammissibile.

Si legge infatti altresì nella sentenza censurata che “in linea generale (…) la mancata (o non corretta) trasposizione di una direttiva comunitaria (non completamente autoesecutiva) nell’ordinamento interno si risolve in un comportamento illegittimo dello Stato che, rendendo oggetti va mente inesigibile il credito dei beneficiari della direttiva stessa, non può comportare il decorso della prescrizione dell’azione a i sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4 (…) e non può comunque essere valorizzato dalla parte inadempiente al fine di opporre una eccezione di prescrizione”.

Tale ulteriore ratio decidendi non è in alcun modo censurata dai ricorrenti.

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, dalla produzione del diploma di specializzazione in odontostomatologia, ritiene presumibile “l’osservanza e la sussistenza delle altre allegate condizioni di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11”.

2.1.- Il mezzo è inammissibile quanto al dedotto vizio di motivazione, in difetto del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

2.2.- Il mezzo è inammissibile anche quanto al vizio di violazione di legge.

Si chiede infatti nell’unico quesito di diritto che conclude il mezzo se “il riconoscimento agli specializzandi del beneficio della adeguata remunerazione è condizionato al previo accertamento del rispetto di tutte le condizioni prescritte dalla normativa comunitaria a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, sia rispetto ai requisiti soggettivi che oggettivi normativamente previsti, con il relativo onere probatorio gravante su chi esercita il diritto”.

Anche a prescindere dal riferimento al D.Lgs. n. 257 del 1991 – non applicabile alla fattispecie, secondo la sentenza impugnata – è agevole osservare che la sentenza impugnata ritiene assolto per presunzioni, “in presenza della assoluta genericità della contestazione degli appellati”, l’onere probatorio gravante sull’attrice nè afferma in qualsiasi modo che sull’attrice medesima non gravi detto onere probatorio. L’eventuale risposta positiva al quesito non comporta dunque l’accoglimento del ricorso nè d’altro canto può, in sede di censura di violazione di legge, sindacarsi la correttezza della motivazione in fatto.

3.- Il ricorso va dunque rigettato.

Appare equo, attesa la sostanziale novità delle questioni relativi ai cosiddetti medici specializzandi, compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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