Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23754 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23320-2009 proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

MANCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato BERTA ANTONIO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ULSS N. (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2009 del TRIBUNALE DI PADOVA SEDE

DISTACCATA DI ESTE, depositata il 07/05/2009 R.G.N. 40239/C/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato ANDREA MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. M.S. propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 7 maggio 2009, che confermava quella di primo grado del Giudice di Pace di Montagnana, la quale, a sua volta, aveva declinato la propria competenza territoriale, indicando come competente di Giudice di Pace di Este, sulla domanda di risarcimento dei danni da asserita responsabilità contrattuale per i fatti dolosi e colposi dei dipendenti dell’ente sanitario che assumeva aver subito a seguito di errata prestazione diagnostica e sanitaria ricevuta.

2. Secondo il giudice di appello, “rimane sconfessata dalla semplice lettura della comparsa di risposta del primo grado, alla quale si rimanda (pag. 3 e ss.), la doglianza, espressa con il secondo motivo di appello, relativa all’asserita incompletezza tecnica della formulata eccezione di incompetenza per territorio, perchè, a dire dell’appellante, la convenuta non avrebbe contestato tutti i possibili criteri di collegamento con il giudice adito. Per contro tempestivamente e ritualmente la convenuta contestava tanto il foro generale delle persone giuridiche, quanto quello del foro delle obbligazioni, con riferimento sia al luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria, sia al forum destinatae solutionis. La censura d’incompletezza dell’eccezione sollevata va, pertanto respinta. Quanto al primo motivo di gravame, l’appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia riconosciuto la competenza territoriale inderogabile fissata dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33; comma 2, lett. u), Codice del Consumo. Tale disciplina non trova, tuttavia, applicazione agli enti pubblici che gestiscono servizi pubblici cd. sociali. Sul punto si condividono le pertinenti osservazioni in fatto ed in diritto profusamente svolte dalla difesa dell’appellata. Infatti per le Aziende ULSS non può parlarsi di attività imprenditoriale o professionale, non risultando il servizio sanitario erogato a base propriamente contrattuale (mancando in capo alle Aziende sanitarie locali l’autonomia negoziale, non essendo esse libere di scegliere se contrattare con il paziente ed essendo il contenuto delle obbligazioni predeterminato per effetto di norme di legge), nè costituendo lo stesso attività economica, bensì servizio pubblico che, per particolari finalità sociali, viene erogato senza che i relativi costi debbano essere coperti dai ricavi della gestione, al fine di assicurare livelli essenziali di assistenza (cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1).

In assenza, pertanto, di un tipico contratto di scambio economico (manca il rapporto di corrispettività con la prestazione resa, assumendo i tickets sanitari la natura di mera compartecipazione alle spese sostenute dal sistema sanitario pubblico, statale e regionale) L’ambito di applicazione della evocata disciplina consumeristica rimane estraneo al caso di specie. Rimane, conseguentemente, inapplicabile all’odierna fattispecie il principio di diritto, evocato dall’appellante, statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a sostegno dell’affermato riconoscimento del criterio di competenza territoriale esclusiva in favore del Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza od il domicilio elettivo e che sarebbe stato violato dalla pronuncia giudiziale di primo grado oggi gravata, hi ordine al terzo motivo di appello va ribadito che correttamente il primo Giudice accoglieva la eccezione di incompetenza territoriale, posto che l’Azienda ULSS n. (OMISSIS), cui fanno riferimento i Presidi ospedalieri di (OMISSIS), ha la propria sede legale ed effettiva in (OMISSIS).

Peraltro secondo le stesse allegazioni e documenti attorei l’unica attività posta in essere dal nosocomio di (OMISSIS) (in ordine alla quale nessuna censura è stata dall’attore svolta) è stata quello di effettuare le radiografie, ma i comportamenti dannosi di cui si chiede il ristoro si sono comunque verificati presso l’Ospedale civile di (OMISSIS). Il contatto medico-paziente, da cui sorge la dedotta responsabilità contrattuale, è sorto e si è sviluppato, presso il Presidio ospedaliero di (OMISSIS), essendo ivi svolta l’attività di lettura del supporto tecnico e relativa diagnosi e cura (ingessatura). Per l’effetto va confermata la sentenza di primo grado e dichiarata l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini prescritti con la sentenza del Giudice di Pace gravata e conseguente cancellazione della causa dal ruolo”.

3. In ricorso, il M. deduce:

3.1. violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione all’art. 19 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3 c.p.c.). Premesso che M.S. ha adito il GdP del luogo in cui ha sede uno dei 4 stabilimenti ospedalieri dell’ULSS n. (OMISSIS) (e cioè (OMISSIS)) ove ha chiesto ed ottenuto le prime cure sanitarie; premesso altresì che l’ULSS n. (OMISSIS) costituendosi in giudizio ha contestato la competenza per territorio del GDP di Montagnana limitandosi ad eccepire che il presunto errore medico è stato commesso ad (OMISSIS), luogo ove peraltro ha sede l’ULSS n. (OMISSIS) convenuta (e dove esiste altro Ufficio del GDP ritenuto come unico giudice competente per territorio) ed il giudice ha accolto detta eccezione, chiarisca la Corte di Cassazione se la persona giuridica convenuta che eccepisca l’incompetenza per territorio del giudice sia tenuta, a norma dell’art. 38 c.p.c. e art. 2697 c.c. ad allegare e provare di non avere, nell’ambito del territorio ove è competente il giudice, uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio avanti al Giudice adito.

3.2. omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Premesso che M.S. ha contestato in fase d’appello l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza per territorio così come formulata nel primo grado di giudizio dall’ULSS n. (OMISSIS) e ciò anche in relazione al disposto di cui all’art. 19 c.p.c.; premesso altresì che nè l’ULSS n. (OMISSIS) nè il giudice di appello hanno fornito chiarimenti in ordine al denunciato vizio, chiarisca la Corte se, a norma dell’ art. 132 c.p.c., n. 4 ed in relazione all’art. 38 c.p.c. la sentenza che dichiari l’incompetenza per territorio del giudice adito debba motivare in ordine alla mancanza di tutti i criteri che ne legittimerebbero la competenza e, solo dopo avere escluso, motivando, l’applicabilità di tutti i criteri di determinazione della competenza, possa legittimamente dichiarare l’incompetenza del giudice adito.

3.3. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione) – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 premesso che M. S. ha contestato l’incompletezza della eccezione di incompetenza per territorio così come formulata dall’ULSS n. 17; premesso altresì che l’ULSS n. (OMISSIS) non ha dedotto nè documentato la mancanza dei presupposti di applicabilità dell’art. 19 c.p.c e ciò non ostante il giudice di appello si è pronunciato confermando l’incompetenza del primo giudice adito, chiarisca la Corte se la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale sia tenuta, non solo a contestare tutti i criteri di determinazione della competenza, individuata dall’attore, ma anche ad allegare le ragioni delle proprie contestazioni di ciascun criterio ed a documentare i fatti sui quali tali contestazioni si fondano e se, ciò non ostante, il giudice sia legittimato a pronunciarsi d’ufficio.

3.4. violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 46, c.p.c. e art. 329 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 2). Premesso che M. S. – in luogo di riassumere il giudizio accettando la pronuncia declaratoria di incompetenza – ha tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace di Montagnana chiedendone la censura in punto “competenza per territorio”; premesso che in dipendenza della mancata riassunzione nei termini ex art. 50 c.p.c., il Tribunale di Padova, pronunciandosi in grado di appello ha ritenuto di dichiarare l’estinzione del procedimento, chiarisca la Corte se nei giudizi innanzi al Giudice di Pace la mancata riassunzione innanzi al Giudice dichiarato competente in seguito a pronunzia di incompetenza del Giudice adito determini l’estinzione del procedimento nonostante la rituale e tempestiva proposizione di appello avanti al Tribunale e la pendenza dei termini per il ricorso per cassazione.

3.5. violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c. – art. 1326, 1327 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3.

Premesso che M.S. ha dedotto in giudizio la presunta responsabilità contrattuale dell’ente ospedaliero; premesso altresì che il giudice di appello ha negato natura contrattuale al rapporto dedotto in giudizio, chiarisca la Corte di Cassazione se il rapporto che si instaura fra paziente e Struttura Sanitaria abbia o meno natura contrattuale e di conseguenza se sia correttamente adito il Giudice del luogo in cui il paziente è stato accettato dalla Struttura ricevendo la prima assistenza.

3.6. insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 3601 c.p.c., n. 5).

Premesso che M.S. ha evocato la natura contrattuale del rapporto instaurato con la struttura sanitaria; premesso altresì che il giudice di merito pur parlando di atipico contatto di scambio economico sembra escludere la natura contrattuale del rapporto e quindi l’applicabilità del foro di cui all’art. 20 c.p.c., chiarisca la Corte se la motivazione della sentenza, che affermi la natura contrattuale del rapporto dedotto in giudizio o, comunque, non la escluda in maniera razionalmente ineccepibile, e decida la causa dichiarando la natura non contrattuale del rapporto medesimo, sia affetta dal vizio di contraddittorietà.

4. L’ente sanitario resiste tardivamente, con controricorso del 30 giugno 2011.

5. Il ricorso è ammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa S.C. (Cass. ord.. n. 5391/09; 6105/06; 15366/01), la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2 ovvero in quello cd. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in mancanza – come risulta nella specie dal fascicolo di ufficio – della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza (non risulta in particolare l’attestazione della consegna del biglietto di cancelleria al patrono del M.).

6. I primi tre motivi – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, avendo tutti ad oggetto la questione della completezza o meno dell’eccezione d’incompetenza per territorio in relazione al foro generale delle persone giuridiche, si rivelano inammissibili, perchè non tengono adeguatamente conto (ed anzi prescindono) della ratio deciderteli adottata sul punto dal giudice di appello. Questi, diversamente da quanto opina il ricorrente, ha affermato che tempestivamente e ritualmente la convenuta aveva contestato tanto il foro generale delle persone giuridiche (si veda anche quanto puntualizzato a pag. 8 del controricorso dell’ente sanitario), quanto quello delle obbligazioni, con riferimento sia al luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria, sia al forum destinatele solutionis. Rispetto all’indicata questione (foro generale delle persone giuridiche), non sussiste nè violazione di legge (motivo 1), nè vizio di motivazione (motivo 2) nè, infine, violazione dell’art. 112 c.p.c. (motivo 3), formulato, peraltro, in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, perchè non spiega per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe stata contestata nei precedenti gradi la statuizione relativa all’avvenuta, tempestiva e rituale contestazione, da parte dell’ente sanitario, anche del criterio di collegamento relativo al foro generale delle persone giuridiche.

7. Secondo l’ordine logico delle questioni, vanno esaminati congiuntamente il quinto ed il sesto motivo del ricorso, riguardanti l’asserita erronea considerazione del rapporto tra il paziente ed il servizio sanitario ai fini della soluzione della questione della competenza territoriale. Anche qui le doglianze del ricorrente non tengono adeguatamente conto dell’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa – dopo aver correttamente escluso l’applicabilità della disciplina “consumeristica” (Cass. ord. N. 8093/09) ed esaminato gli elementi di fatto risultanti agli atti – ha onfermato la statuizione declinatoria del Giudice di Pace di Montagnana, affermando che il contatto medico-paziente, da cui sorgeva la dedotta responsabilità contrattuale, era sorto e si era sviluppato, presso il Presidio ospedaliero di (OMISSIS), essendosi ivi svolta l’attività di lettura del supporto tecnico e relativa diagnosi e cura (ingessatura). Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione di legge, in quanto detta statuizione non nega il carattere “contrattuale” del rapporto tra paziente e servizio sanitario; nè ricorre la “contraddizione” denunciata nel sesto motivo; peraltro anche qui – a parte una “diversa lettura” degli elementi di fatto agli atti – il ricorrente non fornisce elementi idonei a scalfire l’indicata ragione della decisione.

8. Restando confermata, a seguito della ritenuta infondatezza dei menzionati motivi, la statuizione sulla competenza resa dai giudici di merito ed essendo pacificamente scaduto il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Este, resta assorbita ogni decisione in ordine al quarto motivo del ricorso.

4. Pertanto, il ricorso è inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, in considerazione della circostanza che le argomentazioni del ricorso sono state disattese prevalentemente per ragioni che prescindono da quelle sottolineate dal resistente nella discussione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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