Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23649 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23649
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7748-2009 proposto da:
M.A. (c.f. (OMISSIS)), I.L.
(c.f. (OMISSIS)), L.G. (c.f.
(OMISSIS)), LU.AD.AL. (c.f.
(OMISSIS)), G.G. (c.f. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILI VARO 133 presso
l’avvocato GIULIANI ANGELO, che li rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
07/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.A., L.G., Lu.Al.Ad., G.G. e I.L. (insieme ad altre tre parti) con separati ricorsi alla Corte d’appello di Roma avevano proposto domanda ex lege n. 89 del 2001 chiedendo la liquidazione di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al giudice amministrativo. La Corte d’Appello con decreto depositato il 7 febbraio 2008 liquidava l’indennizzo in Euro 4.000,00 a ciascuna parte ricorrente, oltre le spese di causa, liquidate, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario, in Euro 1000,00 complessive.
M.A., L.G., Lu.Al.Ad., G.G. e I.L. hanno proposto ricorso avverso il decreto con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2009. La parte intimata non ha depositato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., nn. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “In materia di liquidazione di onorari e i diritti di avvocato il giudice è tenuto al rispetto dei relativi minimi e massimi, nonchè degli importi descritti dalla tariffa professionale forense applicabile, nella fattispecie D.M. n. 127 del 2004, tabelle A, punto 4^ e B”.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, stante l’assoluta genericità del quesito, che non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta e non rispecchia in modo specifico la censura formulata con il motivo.
Nulla per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, 26 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011