Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23599 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 11/11/2011), n.23599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 132/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 4/07/2005 che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso di I.A. avverso gli avvisi di accertamento IVA 1989, 1990, 1991 ritenendo non raggiunta la prova della inesistenza delle fatture.

La CTR ha osservato che disposta la sospensione in relazione alla pendenza di un procedimento penale, all’esito l’Ufficio non aveva fatto conoscere l’esito nè aveva addotto altro elemento per provare l’inesistenza delle operazioni.

Si duole la ricorrente, con tre motivi, di violazione di legge e di vizio motivazionale.

Il contribuente non ha resistito. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo deduce violazione degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2728 c.c., del D.P. n. 633 del 1972, art. 54 e artt. 115 e 116 c.p. in quanto per giurisprudenza di questa Corte la prova della esistenza delle operazioni stava a carico del contribuente e l’ufficio aveva dedotto una serie di fatti presuntivi.

Col secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 7 del 2000, art. 20 e artt. 2 e 654 c.p. non potendo il giudice dare rilievo alle risultanze del processo penale nei superiori termini.

Col terzo motivo deduce omessa motivazione.

I motivi per la stretta connessione logica e giuridica devono essere trattata congiuntamente nella effettiva (e non numerica) consequenzialità logica.

Il terzo motivo è insussistente in quanto seppur stringata la motivazione esprime un giudizio di fatto sulla inidoneità della documentazione prodotta dall’Ufficio “a sostegno del suo operato”.

Nessuna censura per vizio motivazionale (ammissibile in relazione ad una valutazione di fatto) è stata però proposta.

Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno valutati in relazione a motivi d’appello, fondati, come leggesi nella sentenza, sulla dedotta esclusiva rilevanza del processo penale.

Il ricorso sul punto, per quanto concerne l’autosufficienza non contiene elementi ulteriori o diversi.

Orbene i primi due motivi, seppure astrattamente fondati (è consolidata giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 2010/9784, Cass. n. 2008/2847, Cass. n. 21953/2007 che ha anche chiarito taluni apparenti contrasti di giurisprudenza che, in tema di accertamento dell’IVA, qualora l’Amministrazione fornisca un serio quadro presuntivo per affermare che talune fatture(secondo l’id quod plerumqe accidit) sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni e che quale corollario specifico di tale insegnamento è insufficiente invocare la regolarità delle annotazioni contabili perchè proprio una tale condotta è di regola alla base dei documenti emessi per operazioni inesistenti, mentre è analogamente consolidata la giurisprudenza in tema di non dipendenza del processo tributario dal processo penale per il diverso regime probatorio, in quanto in campo tributario si applicano le presunzioni legali no ammessi in penale) non sono però accoglibili in quanto i superiori principi non appaiono negletti – se non verbalmente – in quanto non risultavano dedotti dall’Ufficio, e in maniera pienamente sufficiente, quegli elementi di fatto tali da operare l’inversione dell’onere della prova.

D’altra parte nemmeno il presente ricorso contiene una trascrizione precisa degli elementi in questione. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Non si provvede sulle spese non essendosi il contribuente difeso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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