Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23695 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4317/2009 proposto da:

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BIANCO Gaetano giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24521/2008 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del

3/04/08, depositata il 15/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- A.M. propone sei motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza 3-15 aprile 2008 n. 24521 con cui il Giudice di pace di Napoli ha respinto l’opposizione da lui proposta contro l’atto di precetto notificatogli da D.P. per ottenere il pagamento di Euro 819,74.

L’intimato non ha depositato difese.

2.- Il ricorso è inammissibile poichè non contiene l’esposizione neppure sommaria dei fatti di causa, con l’indicazione specifica e puntuale di tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. civ. 12 giugno 2008 n. 15808).

3.- Va soggiunto (ad abundantiam che il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’estrema genericità ed astrattezza dei quesiti formulati in relazione a tutti i motivi (cfr., sulle modalità di formulazione dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1 – Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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