Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23696 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23113/2009 proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BURATTI

MARZOCCHI Mariano, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALPI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

(OMISSIS) (di seguito “Alpi Assicurazioni”) in persona del

Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA N. PAGANINI 1, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA

Renato, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BO.ST. (OMISSIS), ASSITALIA SPA;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso il provvedimento n. 4648/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 10/4/08, depositata il 12/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Clarizia Renato, difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta alla memoria;

è presente il P.G. in persona Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso

conformemente alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 4648/2008, depositata il 12.11.2008, la Corte di appello di Roma, confermando per questa parte la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha dichiarato prescritto il diritto di B.S. al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale occorso il (OMISSIS) fra il ciclomotore da lei condotto e l’automobile di proprietà e condotta da Bo.St., assicurata con la s.p.a. Alpi Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa.

Il Bo. e la Alpi avevano resistito alla domanda contestando la responsabilità. La s.p.a. Assitalia, chiamata a partecipare al giudizio quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, era rimasta contumace.

La Corte di appello ha ascritto l’intera responsabilità del sinistro a Bo.St. e lo ha condannato, in solido con le s.p.a. Alpi e ASSITALIA, a risarcire i danni alla conducente del motociclo ed attrice in giudizio, E.M., per l’importo di Euro 17.164,61. Ha respinto la domanda della B., ritenendo essere decorso il termine biennale di prescrizione.

La B. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, a cui ha resistito la s.p.a. Alpi Ass.ni in l.c.a., proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Con ordinanza in Camera di consiglio 10 giugno – 10 settembre 2010 n. 19387 la Corte di cassazione – rilevato che il ricorso non era stato notificato al Bo. e ad Assitalia – ha disposto l’integrazione del contraddittorio, a cui la ricorrente ha ritualmente provveduto, con atto notificato il 5-21 ottobre 2010.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 2947 cod. civ., comma 3, la ricorrente afferma che erroneamente la Corte di appello ha applicato il termine biennale di prescrizione, anzichè il più lungo termine previsto per il reato di lesioni colpose, per il fatto che essa non ha proposto querela, attivando il procedimento penale.

Richiama il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui il giudice civile è tenuto ad accertare se ricorrano gli estremi del reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, anche quando non sia stata proposta querela.

2.1.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo, per l’inidonea formulazione del quesito di diritto, sollevata dalla resistente.

Il quesito formulato dalla ricorrente in relazione alle censure sopra esposte esprime in termini chiari e specifici quale sia il principio di diritto che si chiede venga affermato.

Inammissibile è solo l’ultimo periodo del quesito – che fra l’altro riguarda questione diversa da quella trattata nell’ illustrazione del motivo Dica la Corte se, in considerazione dell’atto di intervento…. ed in virtù degli atti interruttivi…. la prescrizione sia stata interrotta…”) – perchè sottopone alla Corte di cassazione non una questione di diritto, ma l’accertamento di un fatto, previo esame degli atti e dei documenti di causa (quasi che il ricorso per cassazione desse adito ad un terzo grado del giudizio di merito).

2.2.- Il motivo, per la parte in cui è ammissibile, è fondato.

La querela è mera condizione di procedibilità del reato; non è presupposto la cui mancanza faccia venir meno la gravità dell’illecito, nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi. A tale peculiare gravita è commisurato il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 cod. civ., comma 3, rispetto a quello di cui al comma 2.

Pertanto, anche nei casi in cui la querela non sia stata presentata, quindi non vi sia stato l’accertamento della sussistenza del reato da parte del giudice penale, il giudice civile competente per la causa di risarcimento dei danni è tenuto ad accertare egli stesso se ricorrano o meno gli estremi oggettivi e soggettivi del reato, al fine di stabilire quale sia il termine di prescrizione applicabile, e – qualora ricorrano gli estremi del reato – deve applicare il termine di prescrizione per questo stabilito, ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., comma 3, anche se il giudizio penale non abbia avuto luogo, per la mancata presentazione della querela (Cass. civ. S.U. 18 novembre 2008 n. 27337; Cass. civ. Sez. 3, 25 maggio 2010 n. 12699, fra le tante). La Corte di appello ha applicato il termine biennale senza compiere alcun accertamento in proposito e deve essere per questa parte annullata.

3.- Il secondo motivo, che lamenta il mancato accertamento che anche il termine biennale era stato interrotto, risulta assorbito (e sarebbe comunque inammissibile per l’inidoneità ed inconferenza del quesito, che ancora richiede a questa Corte di legittimità di procedere ad un accertamento in fatto).

4.- Parimenti assorbito è il ricorso incidentale, che lamenta la compensazione delle spese di appello, nonostante la soccombenza della ricorrente in quella sede.

5.- Propongo che la causa sia decisa in Camera di consiglio, con l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, restando assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale, previa riunione dei due ricorsi”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– La s.p.a. Alpi ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

Nel merito condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della soc. Alpi non valgono a disattendere.

La Corte di appello è incorsa in errore per avere applicato il termine biennale di prescrizione senza compiere alcun accertamento in ordine alla gravita del fatto ed alla sussistenza o meno degli estremi del reato, come disposto dalla citata giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (n. 27337/2008).

Il mancato accertamento non costituisce argomento per confermare la sentenza impugnata, come afferma la resistente nella memoria, ma è la ragione per cui il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata.

Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al principio di diritto di cui al 2.2. della relazione (parte in corsivo).

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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