Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23450 del 10/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 10/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 33954-2006 proposto da:
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIA DI LECCE, MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, ISTITUTO SUPERIORE
(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti
prò tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrenti –
contro
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato DE MIRO D’AIETA ROBERTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato IANNOZZI ANNA, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 954/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 10/11/2005 R.G.N. 251/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio che ha concluso per accoglimento per quanto di
ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. C.C. fa parte – insieme con moltissimi altri suoi colleghi – del personale non docente della scuola, indicato con l’aerammo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola.
2. La C. convenne in giudizio il Ministero dell1 istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi: MIUR) e la Direzione didattica (OMISSIS) chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale dell’Aquila accolse la sua domanda.
3. Il MIUR e la suindicata Direzione didattica impugnarono la sentenza e la Corte d’appello dell’Aquila respinse l’appello.
4. Il MIUR, l’Istituto superiore (OMISSIS) e il Centro servizi amministrativi per la provincia di Lecce propongono ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello chiedendo a questa Corte di applicare la sopravvenuta norma interpretativa della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, (finanziaria del 2006) e conseguentemente di cassare l’impugnata sentenza.
5. La C. resiste con controricorso, nel quale pregiudizialmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via pregiudiziale e nel rito va accolta l’assorbente eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente C., per erronea indicazione delle parti ricorrenti.
7. In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, la previsione della sanzione della inammissibilità per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell’indicazione delle parti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 1, impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l’espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilità e non a quella della nullità, per un verso che possa desumersi aliunde, cioè da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall’art. 164 cod. proc. civ.), dall’atteggiamento della parte intimata, che identifichi essa le parti (vedi, per tutte: Cass. 3 settembre 2007, n. 18512; Cass. 7 settembre 2009, n. 19286).
8. Nella specie sia nell’intestazione sia nella parte finale del ricorso si fa riferimento all’Istituto superiore (OMISSIS) e al Centro servizi amministrativi per la provincia di Lecce, mentre non viene menzionata la Direzione didattica (OMISSIS) (che era parte del giudizio in primo e in secondo grado), inoltre mentre nell’intestazione del ricorso la sentenza impugnata è indicata correttamente, nel corpo del ricorso si attribuisce la sentenza impugnata alla Corte d’appello di Lecce e nella parte finale la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila viene indicata con una numerazione sbagliata (precisamente: prima 794/2005 e poi 794/2004, anzichè: 954/2005).
9. Tali diletti del ricorso non possono non condurre la sua inammissibilità, avendo anche determinato un’irregolare costituzione del rapporto processuale nel presente giudizio di cassazione.
10. I ricorrenti vanno, conseguentemente, condannati al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2500 per onorari. oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011