Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23351 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. II, 09/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso per procura a margine

del ricorso dall’Avvocato Pica Mario, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avvocato Fabrizio Schiamone in Roma, via R.

Grazioli Lante n. 16/c;

– ricorrente –

contro

D.P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5095 della Corte di appello di Roma,

depositata il 24 novembre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11

ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PATRONE Ignazio che ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato;

PER: C.A., nato a (OMISSIS) C.F.:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. Mario PICA,

giusta procura speciale a margine del presente atto del 19.01.06

elett.te dom.to presso il suo studio in Colleferro, V.le XXV Aprile

n. 38 ed ai fini della presente procedura in Roma, Via R. Grazioli

Lante, 16 c/o studio Avv. Fabrizio SCHIAVONE;

– ricorrente –

contro

D.P.R., nato a (OMISSIS), C.F.:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. Gian Luigi

Alessandro MALOSSI, ed elett.te dom.to presso lo studio in Roma, Via

Romeo Romei, n. 35;

– resistente –

PER LANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 5095/05 DELLA CORTE DI APPELLO

CIVILE DI ROMA SEZ. 2^, (R.G. 11132/02) DEL 20.09.05, DEPOSITATA IN

CANCELLERIA IN DATA 24.11.05, NOTIFICATA IN DATA 11.01.06, CON LA

QUALE E’ STATO RIGETTATO L’APPELLO PROPOSTO DAL C.A.

AVVERSO LA SENT. N. 26164/02 DEL TRIBUNALE DI ROMA;

Fatto:

Il Dott. D.P.R. conveniva in giudizio innanzi il

Tribunale Civile di Roma il Sig. C.A., esponendo di

aver acquistato nel luglio 93 un villino in (OMISSIS),

unitamente alla propria moglie S.S.A..

Nell’ottobre 94 appaltava alla ditta individuale C.A.

lavori per la sopraelevazione dell’immobile, al prezzo di L.

60.000.000, che sarebbe stato interamente pagato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 5095 del 24 novembre 2005, notificata il 11 gennaio 2006, che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità del contratto di appalto intercorso tra l’attuale ricorrente e D.P.R. per illiceità dell’oggetto, concernendo esso l’esecuzione di opere edili in assenza di concessione edilizia, ed aveva condannato il C. alla restituzione in favore del D.P. della somma ricevuta in conto prezzo di L. 15.885.800, pari alla differenza tra le somme incassate ed il valore delle opere dallo stesso eseguite. D.P.R. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del merito, la Corte deve dichiarare il ricorso inammissibile.

Il ricorso risulta infatti notificato a mezzo del servizio postale, con data di spedizione 15 febbraio 2006, ma, dall’esame del fascicolo di causa, non risulta mai depositata la cartolina attestante il ricevimento dell’atto da parte dell’intimato. Ne deriva che manca del tutto la prova dell’avvenuta notificazione dell’atto di impugnazione.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 (Notificazioni di atti a mezzo posta) “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”. La stessa sentenza precisa in motivazione che “resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”;

di conseguenza, solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocatio in jus del destinatario dell’atto. Devi quindi affermarsi che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, la quale completa la sequenza procedimentale e consente di assegnare allo stesso atto di spedizione gli effetti riconosciutigli ai fini della tempestività dell’impugnazione; per altro verso, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizione della L. n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, pertanto, non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi se l’impugnazione sia stata effettivamente proposta ed abbia prodotto, mediante la sua notifica alla controparte, gli effetti suoi propri (Cass. n. 13760 del 2007; Cass. n. 2722 del 2005; Cass. n. 4900 del 2004).

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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