Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23206 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/11/2011), n.23206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO MERIDIONALE APPALTI SRL in persona del

Curatore, domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LIUZZI MARINO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 830/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

13.7.06, depositata il 13/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

Maurizio, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Parte ricorrente, CURATELA FALLIMENTO MERIDIONALE APPALTI SRL, impugna la sentenza n. 8302 del 2006 della Corte d’appello di Lecce, depositata il 13 dicembre 2006, con la quale veniva accolto l’appello proposto dall’odierno intimato, P.G., avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che lo condannava al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 10.003,48.

2. – L’odierna ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dal P., al riguardo omettendo ogni pronuncia con violazione dell’art. 112 c.p.c..

3. – Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

5. I motivi del ricorso.

Col primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il giudice del gravame aveva omesso del tutto di pronunciarsi in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 325 c.p.c. formulata in via preliminare dalla curatela del fallimento nella comparsa di costituzione in atti. In tale sede aveva osservato che la sentenza appellata era stata notificata in data 29 luglio 2004 all’avvocato Leonardo Macchietella, procuratore domiciliatario del signor P., nel domicilio eletto in Brindisi, alla via Barletta 21, presso lo studio dell’avvocato Selicato. La circostanza dell’avvenuta notifica in tale data era anche riportata nell’atto di appello nella indicazione della sentenza impugnata “sentenza… emessa in data 19 gennaio 2004, depositata il 3 febbraio 2004, notificata il 29 luglio 2004…”. Anche tenendo conto della sospensione dei termini feriali, il termine di 30 giorni per proporre appello scadeva il 13 ottobre 2004, mentre l’appello, come si rileva dalla data di notifica apposta in calce alla copia dell’atto d’appello, era stato notificato soltanto in data 10 novembre 2004. Col secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione.

6. – Il ricorso è fondato e va accolto. Nell’atto di costituzione in appello era stata eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione in relazione alla data di notifica ed alla decorrenza del termine breve.

La Corte territoriale ha quindi omesso di pronunciare sulla eccezione tempestivamente formulata al riguardo.

L’eccezione era tempestiva e fondata, posto che la notifica della sentenza risulta regolarmente avvenuta il 29 luglio 2004 con conseguente scadenza del termine breve di 30 giorni, tenuto conto della sospensione dei termini feriali, al 13 ottobre 2004, mentre l’atto di impugnazione è stato notificato ben oltre tale termine (il 14 novembre 2004).

L’impugnazione in appello doveva, quindi, essere dichiarata inammissibile.

7. – L’inammissibilità dell’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

8. – Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate anche per l’appello come da dispositivo.

P.T.M.

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro per onorari, 1.000,00 (mille/00) Euro per diritti e 200,00 (duecento/00) Euro per spese per il giudizio di appello e in 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro per onorari e 200,00 (duecento/00) Euro per spese per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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