Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23059 del 07/11/2011
Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23059
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.O. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo STUDIO LEGALE ROMANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO GIOVANNI, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
19/06/2009, n. 3272/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROMANO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato:
che S.O. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, avverso il provvedimento della Corte d’appello di Napoli depositato il 19.6.09 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex L. n. 89 del 2001 al pagamento in favore di ciascuno di essi di un indennizzo di Euro 4340,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania che il Ministero ha depositato memoria di costituzione;
che in camera di consiglio si è optato per la motivazione semplificata.
OSSERVA:
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il decreto abbia ritenuto applicabile alla fattispecie, la prescrizione decennale escludendo dall’equo indennizzo il periodo di durata del processo presupposto compreso tra il 5.3.94 ed il 23.5.98.
Con il secondo motivo si lamenta della insufficiente liquidazione determinata sulla base di Euro 500,00 per anno di ritardo. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo. (ex plurimis Cass. 27719/09).
Il periodo compreso tra il 5.3.94 ed il 23.5.98 deve pertanto essere valutato ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.
Anche il secondo motivo appare fondato.
Nella specie la Corte d’appello ha liquidato per tale periodo Euro pari a 500,00 Euro per anno discostandosi notevolmente dai parametri della CEDU. (Cass 21597/05).
Il motivi vanno pertanto accolti.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata per quanto di ragione.
Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con liquidazione del danno in complessivi Euro 8000,00 in corrispondenza dei parametri Cedu e tenuto conto del periodo compreso tra il marzo 1994 ed il maggio 1998 oltre interessi dalla domanda al saldo. L’amministrazione intimata va pertanto condannata al pagamento della predetta somma oltre alle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma di Euro 8000,00 a titolo di equo indennizzo oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1100,00 per onorati oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011