Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22943 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 04/11/2011), n.22943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3388-2006 proposto da;

P.C. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COVINO CARMINE;

– ricorrenti –

contro

M.C., M.N.;

– intimati –

sul ricorso 5899-2006 procosto da:

M.N. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA U.

BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato BRUNCO PIEGO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAUCERI ELEONORA;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

contro

P.C. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso le studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COVINO CARMINE;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 640/2005 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

09/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito L’Avvocato MARTUCCELLI Carlo, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato ERUNCO Piego, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in appello del 9 aprile 2004 M.N. e C. convenivano davanti al Tribunale di Lodi P.C. e G. chiedendo, in totale riforma della sentenza del GP di Lodi n. 149/2004, di respingere la domanda di apposizione dei termini proposta dagli appellati.

Gli appellanti censuravano la sentenza impugnata – che ha dato “atto che il confine si trova a 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212 e che il punto di confine è stato segnalato con un picchetto infisso nel terreno” dal ctu arch. D. – poichè avrebbe violato il principio del giudicato in quanto il confine era stato determinato dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 49/1994, sulla base della relazione del ctu geom. R. che aveva apposto sulla linea di confine un picchetto mai rimosso nel corso degli anni, come del resto confermato dal medesimo nel corso di un ulteriore giudizio tra le stesse parti.

Gli appellanti inoltre contestavano la decisione impugnata poichè il GP si sarebbe dovuto limitare ad accertare che il picchetto originariamente infisso ne terreno non era stato spostato come asserito, nel ricorso ex art. 951 c.c., da P.C. e G..

I M. infine criticavano le valutazioni del ctu D., incaricato dal GP, anche per non aver sentito, come indicato nel quesito postogli, il geom. R.. I P. chiedevano la conferma della sentenza, che, invece, veniva riformata, con decisione n. 640/05 che respingeva la domanda di apposizione dei termini con condanna alle spese.

La sentenza di appello deduceva che gli appellati, con ricorso al GP, premesso che il piolo in ferro infisso dal geom. R. su incarico del tribunale, era stato spostato. avevano chiesto, ai sensi dell’art. 951 c.c. di ricollocare i termini in conformità a quanto stabilito con sentenza n. 49/94 del Tribunale di Lodi.

Il GP aveva dato mandato all’arch. D., sentito il geom.

R. di stabilire “se il picchetto a suo tempo infisso nel terreno risulti spostato ed in tal caso” di provvedere “alla ricollocazione nel medesimo punto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Lodi”.

Il ctu D. aveva accertato “che il picchetto di metallo infisso nel terreno dal geom. R.L. … in seguito non è mai stato rimosso dalla sua posizione, bensì a quell’epoca non correttamente collocato alla distanza di 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212”.

Il GP aveva interamente recepito le valutazioni del ctu compiendo un doppio errore poichè da un lato aveva determinato il confine sulla base della valutazione dell’arch. D. che aveva apposto un picchetto diverso ed ulteriore rispetto a quello infisso dal geom.

R., confondendo fazione di regolamento di confini con quella proposta di apposizione dei termini, dall’altro non aveva tenuto nella debita considerazione il fatto che il confine era stato determinato dal Tribunale di Lodi proprio sulla base del picchetto infisso dal R..

Nella sentenza del GP è scritto che compito del ctu è quello di determinare se il picchetto in acciaio sia stato posto alla distanza di cm 1580 dallo spigolo sud ovest del mappale 212, affermazione non corretta perchè la sentenza del Tribunale di Lodi aveva determinato il confine sulla base di più elementi ritenendo esatto quello “che divide l’area esterna ossia il cortile originariamente comune …

proseguendo … con una linea retta in direzione sud, sino ad incontrare la linea che divide i mappali delle parti da quelli in proprietà di terzi, nel punto in cui il ctu ha apposto un picchetto”. L’eventuale errore del Tribunale di Lodi di determinare il confine con riferimento al punto in cui il R. aveva posto il picchetto (sbagliato secondo D.) doveva essere oggetto di impugnazione.

Ricorrono i P. con due motivi, illustrati da memoria, resistono i M. proponendo ricorso incidentale subordinato, con ulteriore controricorso dei P. che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione, violazione degli artt. 950 e 951 c.c. perchè il GP non aveva modificato il confine ma semplicemente ristabilito il termine apposto per renderlo visibile portandolo lungo la linea di demarcazione individuata dal R..

Il Tribunale in appello aveva confuso tra accertamento del confine e apposizione dei termini.

Col secondo motivo si denunziano violazione del principio della res iudicata e dell’art. 324 c.p.c. per non aver fatto altro il GP che ribadire che il confine tra le due proprietà è individuato nella linea corrente alla distanza di m. 15,80 dallo spigolo sud ovest rispettando pienamente il giudicato. Le censure meritano accoglimento nei limiti di cui si dirà.

Come dedotto dalla sentenza impugnata, il GP aveva dato mandato all’arch. D., sentito il geom. R., di stabilire se il picchetto a suo tempo infisso nel terreno risulti spostato ed in tal caso “di provvedere” alla ricollocazione nel medesimo punto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Lodi “Il ctu D. aveva accertato” che il picchetto di metallo infisso nel terreno dal geom.

R.L. … in seguito non è mai stato rimosso dalla sua posizione, bensì a quell’epoca non correttamente collocato alla distanza di 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212″.

Il GP aveva interamente recepito le valutazioni del ctu compiendo un doppio errore poichè da un lato aveva determinato il confine sulla base della valutazione dell’arch. D. che aveva apposto un picchetto diverso ed ulteriore rispetto a quello infisso dal geom.

R., confondendo l’azione di regolamento di confini con quella proposta di apposizione dei termini, dall’altro non aveva tenuto nella debita considerazione il fatto che il confine era stato determinato dal Tribunale di Lodi proprio sulla base del picchetto infisso dal R..

Nella sentenza del GP è scritto che compito del ctu è quello di determinare se il picchetto in acciaio sia stato posto alla distanza di cm 1580 dallo spigolo sud ovest del mappale 212, affermazione non corretta perchè la sentenza del Tribunale di Lodi aveva determinato il confine sulla base di più elementi ritenendo esatto quello “che divide l’area esterna ossia il cortile originariamente comune …

proseguendo … con una linea retta in direzione sud, sino ad incontrare la linea che divide i mappali delle parti da quelli in proprietà di terzi, nel punto in cui il ctu ha apposto un picchetto”. L’eventuale errore del Tribunale di Lodi di determinare il confine con riferimento al punto in cui il R. aveva posto il picchetto (sbagliato secondo D.) doveva essere oggetto di impugnazione.

Stando così le cose, senza necessità di richiamare la pacifica distinzione tra azione di regolamento di confini e di apposizione dei termini, è certo che il GP, peraltro in conformità alla domanda, aveva conferito al nuovo ctu D. di stabilire, sentito il precedente ctu, se il picchetto a suo tempo infisso dal R. risulti spostato ed in tal caso “di provvedere” alla ricollocazione nel medesimo punto stabilito dalla sentenza del tribunale di Lodi”;

che il D. aveva dedotto che il picchetto infisso dal R. non era mai stato rimosso bensì all’epoca non correttamente collocato alla distanza di 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212″.

Ciò premesso, il nuovo ctu non poteva dare atto che il confine si trova a 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212, indicazione diversa da quella risultante dalla sentenza del tribunale di Lodi, passata in giudicato. Fermo restando detto giudicato, altra questione è quella relativa all’esatto posizionamento del picchetto, sulla scorta della linea di confine stabilita dalla sentenza passata in giudicato.

Il Tribunale, in sede di appello, ha concluso che, una volta accertato che il picchetto, segno materiale del confine, non era stato spostato, quindi era presente e riconoscibile, la domanda proposta doveva essere respinta, mentre andava determinato l’esatto posizionamento sulla scorta del precedente giudicato.

All’accoglimento del ricorso, nei limiti di cui sopra, consegue l’assorbimento del ricorso incidentale subordinato delle controparti, ammissibile perchè tale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale subordinato cassa la sentenza impugnata per quanto in motivazione e rinvia, per nuovo esame e per le spese, al Tribunale di Lodi.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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