Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22595 del 31/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1270-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
F.E., F.V., F.C., elettivamente
domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RUOZZI EDGARDO
con studio in MODENA CORSO CANALCHIARO 116 (avviso postale), giusta
delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 136/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,
depositata il 16/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio che ha concluso per l’improcedibilita in subordine
accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto in sede di appello il ricorso proposto dai venditori C., E. e F.V. avverso l’avviso di rettifica del valore finale, ai fini Invim, dell’immobile compravenduto con rogito Ramaccioni 21.02.2001. I contribuenti resistono con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile, perchè la copia della sentenza impugnata prodotta ex art. 369 c.p.c. è incompleta, e manca delle pagine in cui sarebbe contenuta la parte della motivazione avverso la quale si rivolgono le censure spiegate col ricorso, sicchè questa corte non è in grado di verificarne il fondamento.
Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011