Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22407 del 27/10/2011
Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 922-2007 proposto da:
F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTINO ELIA, MAZZA
GAETANO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
T.G., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5048/2005 del GIUDICE DI PACE di BARRA,
depositata il 09/12/2005, R.G.N. 991/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5048 del 2005 il giudice di pace di Barra, equitativamente pronunciando, ha accolto la domanda di T. G. volta al risarcimento del danno materiale subito a seguito della collisione di un ciclomotore contro lo spigolo anteriore destro della propria autovettura. Ha dunque condannato i convenuti F.F. e Fondiaria Sai Assicurazione s.p.a. a pagare all’attore la somma di Euro 850,67, oltre agli interessi dalla domanda ed alle spese di causa.
2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il F., affidandosi ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.
2.- Viene dedotta nullità della sentenza per motivazione perplessa e meramente apparente ex art. 360 c.p.c., n. 4, inidonea ad evidenziarne la ratio decidendi.
2.1.- Il motivo è infondato.
Per quanti sforzi ne comporti la lettura, la ragione della decisione si coglie perfettamente a pagina 5 della sentenza: la vettura stava fuoriuscendo da un posizione di sosta quando ha colliso, con lo spigolo anteriore destro, col ciclomotore che, provenendo dalla opposta direzione, per districarsi dal traffico, aveva invaso la corsia di marcia di pertinenza dell’autovettura.
Che questa fosse ferma (come il giudice di pace ha ritenuto) o in movimento (come sostiene il ricorrente) non assume, in siffatto contesto, valenza dirimente.
3.- Il ricorso è respinto. Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011