Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22416 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. II, 27/10/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 27/10/2011), n.22416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 906 – 2006 proposto da:

F.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio

dell’avvocato SCHETTINO GIUSEPPINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FASANO ROCCO;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Ferretti Anna Maria con delega depositata in udienza

dell’Avv. Fasano Rocco difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.S., avendo commissionato dei lavori di ricostruzione di un fabbricato a C.M., titolare della ditta omonima, conveniva quest’ultimo in giudizio, innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da difetti dell’opera e da ritardo nella consegna, questi ultimi sulla base di apposita clausola penale. Il convenuto resisteva alla domanda, eccependo la decadenza dall’azione di garanzia e la prescrizione del relativo diritto, e proponeva domanda riconvenzionale intesa al pagamento del residuo corrispettivo, quantificato in L. 30.200.000.

Il Tribunale accoglieva in parte entrambe le domande e, previa riduzione di Euro 2.582,28 per i soli difetti dell’impianto di riscaldamento, condannava F.S. al pagamento in favore di C.M. della somma di Euro 11.402,10, quale residuo prezzo.

Sull’impugnazione principale del F. e incidentale del C., la Corte d’appello di Napoli condannava il primo al pagamento in favore del secondo dell’ulteriore somma di Euro 13.984,30. Riteneva la Corte territoriale che la denuncia dei vizi dovesse considerarsi tardiva anche a supporre che l’opera fosse stata consegnata il 4.2.1988, come indicato dall’attore, e che, quindi, l’eccezione dell’appaltatore era fondata anche con riferimento ai pretesi difetti dell’impianto di riscaldamento, denunciati il 10.2.1989, e non già il 12.7.1988 come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado. In ordine alla penale, il giudice d’appello riteneva che fosse onere dell’attore, trattandosi di illecito contrattuale, provare il ritardo nella consegna dell’opera.

Quale fatto costitutivo del diritto al risarcimento. Tale onere non era stato assolto, nè al riguardo potevano valere le affermazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado di parte C., nella quale si ipotizzava che la consegna fosse avvenuta, alternativamente, il 31.12.1986, o il 4.2.1988 o più probabilmente nel mese di dicembre 1987, trattandosi di dichiarazioni rese dai procuratori in atti non sottoscritti dalla parte. Infine, riteneva adeguatamente provata la pretesa dell’appaltatore, sulla base dell’accordo intercorso ante causam tra le parti in seguito alla redazione della contabilità dei lavori.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.S., con un unico articolato motivo d’annullamento, illustrato da memoria.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con un unico motivo, da cui si possono enucleare sostanzialmente sei censure, è dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 324, 342 e 112 c.p.c., nonchè degli artt. 1669, 1667 e 1967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con una prima critica parte ricorrente sostiene che nel ritenere fondata l’eccezione di decadenza dalla garanzia per difformità dell’opera, la Corte d’appello non ha tenuto conto del giudicato interno formatosi sull’accertamento ad opera del Tribunale della data di tempestiva denuncia dei difetti dell’impianto di riscaldamento, atteso che tale parte della decisione di primo grado non era stata investita dall’impugnazione incidentale della ditta (OMISSIS), diretta unicamente a censurare l’esistenza dei difetti e la loro quantificazione.

Con una seconda censura si contesta la qualificazione della domanda operata dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 667 c.c., dovendosi, invece, interpretare al domanda proposta dal F. come diretta a far valere i gravi difetti di funzionalità dell’opera, secondo il disposto dell’art. 1669 c.c..

Con altra censura si sostiene essersi formato il giudicato implicito interno sul ritardo nell’ultimazione dei lavori, non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che la domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’ultimazione dei lavori stessi doveva essere rigettata, perchè la consegna era stata accettata senza riserve e perchè non vi era prova della responsabilità dell’appaltatore. Di qui, sostiene il ricorrente, l’omesso esame della censura dell’appellante sul fatto che l’opera fosse stata accettata senza riserve, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con altra censura si contesta la sentenza nella parte in cui non ha considerato, quanto alla penale, che è sufficiente che l’attore provi il titolo del relativo diritto, nella specie costituito dall’art. 5, del contratto sul termine di consegna.

Ulteriore censura riguarda il mancato esame dei punti 1, 4 e 6 del contratto d’appalto, che subordinavano il pagamento del corrispettivo alla duplice condizione dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte e del raggiungimento della somma di L. 30 milioni, al netto della ritenuta di garanzia del 10%.

Infine, parte ricorrente lamenta che la sentenza non ha considerato che l’accordo sull’importo complessivo dei lavori, pari a L. 63.200.000, avendo natura transattiva avrebbe dovuto essere provato per iscritto.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1. – Quanto alla prima censura, con la quale è dedotta la violazione da parte della Corte territoriale di un giudicato interno, che si sarebbe formato sul rigetto dell’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per i difetti dell’impianto di riscaldamento, va osservato che dallo stesso ricorso (v. pag. 7) sì ricava che il Tribunale ebbe ad accogliere la domanda di garanzia limitatamente ai vizi di detto impianto, “tempestivamente denunciati con) lettera raccomandata del 12 luglio 1988 e cioè entro i due anni dalla consegna”. Il riferimento al ridetto termine biennale lascia agevolmente intendere che il giudice di primo grado si sia limitato a decidere sull’eccezione di prescrizione della garanzia, escludendola, e non già su quella di decadenza, di guisa che non può ritenersi formato al riguardo un giudicato esplicito.

Neppure può ritenersi che vi sia stata pronuncia implicita sulla decadenza, sempre con riguardo ai difetti del predetto impianto, e che, di conseguenza, si sia formato in merito un giudicato altrettanto implicito, atteso che quest’ultimo richiede che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l’assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione, e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata (Cass. S.U. n. 6632/03). Tale rapporto non può esservi tra prescrizione e decadenza, per la diversità dei due istituti e delle rispettive condizioni di esistenza, per cui l’una può darsi senza l’altra.

2.2. – La seconda doglianza è inammissibile, in quanto introduce una questione – l’interpretazione della domanda come diretta a far valere l’esistenza di gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 669 c.c., nuova, non essendo stata dibattuta nel giudizio d’appello.

Infatti, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (Cass. nn. 1474/07 e 5620/06).

Nello specifico, va osservato che la qualificazione della domanda giudiziale è una variabile dipendente dalla sua interpretazione, la quale, a sua volta, costituisce una caratteristica indagine di fatto demandata, come tale, al giudice di merito, e che dunque non può essere posta nel giudizio di legittimità perchè richiederebbe l’esercizio di poteri incompatibili con i limiti interni di quest’ultimo.

2.3. – Anche la terza censura è inammissibile.

A tacere dell’intrinseca contraddittorietà fra la tesi del giudicato interno e l’ipotesi dell’impugnazione da parte dell’appellante F. proprio del capo della sentenza di primo grado che, rigettando la domanda di risarcimento del danno da ritardata ultimazione dei lavori per ragioni diverse dalla negazione del ritardo, conterrebbe un giudicato implicito affermativo del ritardo stesso;

del fatto che, come sopra detto, il giudicato implicito si forma solo sulle questioni (non già potenzialmente, ma) necessariamente implicate da quella decisa; e della considerazione che vi è incompatibilità ontologica tra giudicalo implicito e criterio della ragione più liquida (in virtù del quale il giudice può rigettare una domanda per la ragione più semplice e immediata che da sola ne escluda la fondatezza, con assorbimento di ogni altra valutazione di fatto); tutto ciò a tacere, va osservato che il motivo pecca di autosufficienza non essendo specificamente indicata e trascritta la parte dell’atto d’appello che conterrebbe la critica alla sentenza di primo grado lì dove questa ha ritenuto che l’opera sia stata accettata senza riserve.

2,4 – La quarta censura è infondata.

La ritardata consegna delle opere da parte dell’appaltatore è un fatto costitutivo del diritto del committente alla percezione della penale prevista per il ritardo, perchè inerisce ad un’obbligazione risarcitoria che, come tale, non sorge per effetto immediato della convenzione. Ne deriva che correttamente la Corte territoriale ha posto il relativo onus probandi a carico del committente.

2.5. – La quinta censura è inammissibile, atteso che nel lamentare il mancato esame di vari punti (1, 4 e 6) del contratto d’appalto, parte ricorrente contesta i risultati cui è pervenuta la sentenza impugnata senza specificarne intrinseche carenze logico – argomentative, ma puramente e semplicemente proponendo la propria lettura critica dei fatti di causa ab estrinseco, richiamandoli e valutandoli secondo il proprio apprezzamento critico. La doglianza, così congegnata, altro non invoca, pertanto, che un’inammissibile sindacato sul merito della controversia e sulla selezione degli elementi fattuali rilevanti ai fini della sua decisione, attività, queste, che non competono al giudice della legittimità.

2.6. – Infine, la sesta censura è inammissibile per due concomitanti ragioni.

La prima è data dal fatto che la natura transattiva dell’accordo in base al quale le parti fissarono in L. 63.200.000 l’importo complessivo dei lavori, costituisce questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, che si limita a richiamare raccordo sulla riduzione del compenso dovuto all’appaltatore, e la cui specifica allegazione ad opera dell’odierno ricorrente non trova puntuale illustrazione, non avendo quest’ultimo indicato in quale atto difensivo avrebbe posto alla Corte d’appello la necessità di un siffatto accertamento.

La seconda consiste in ciò, che l’accertamento relativo alla natura e alla portata dell’accordo transattivo integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 11632/10).

Nella specie, il ricorrente non formula critiche alla logica interna della decisione impugnata, ma insiste nel contestarne l’esito finale ricostruendo e valutando altrimenti le risultanze istruttorie, al fine di proporne una lettura conforme alle proprie aspettative.

3. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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