Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22417 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. II, 27/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 27/10/2011), n.22417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in Roma,

via Flaminia 213, presso lo studio dell’avvocato COVINO GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CONTE ENZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (OMISSIS) in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via degli

Scipioni 94, presso lo studio dell’avvocato GIORE GIOVANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIONDATO PIERLUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1016/2005 della corte d’appello di Venezia,

depositata il 17/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/09/201 dal consigliere dott. PROTO CESARE ANTONIO;

udito l’avvocato FIORE Giovanna con delega depositata in udienza

dall’avvocato RIONDATO Pierluigi, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.B. in data 2/6/1990 conveniva in giudizio il Comune di Villanova di Camposanpiero per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile sito in detto Comune, censito in catasto alla sez A foglio 4 mapp. 92 via (OMISSIS);

Esponeva:

che l’immobile era stato venduto (con scrittura privata autenticata da notaio il 12/11/1976) da tale T.G. ai genitori di essa attrice che, dopo la morte dei genitori, aveva continuato a possedere il bene.

che il venditore, in atto, aveva dichiarato che il bene era stato posseduto da egli stesso e dai suoi danti causa da tempo immemorabile.

Si costituiva il Comune che contestava la fondatezza della domanda deducendo che la costruzione era realizzata su area demaniale e non si erano verificate le condizioni per l’usucapione.

Il tribunale di Padova accoglieva la domanda attorea con sentenza 10/9/2000 osservando che, unendo il possesso della M. a quelle de suoi genitori e a quello del T., si raggiungeva il ventennio prescritto dalla legge per l’usucapione.

Avverso la sentenza il Comune di Villanova proponeva appello deducendo, tra i motivi di appello, la mancata prova del possesso ultraventennale; M.B. si costituiva per resistere al gravame.

Con sentenza depositata il 7/6/2005 la Corte di Appello di Venezia, in riforma dell’impugnata decisione, rigettava la domanda di usucapione.

La Corte territoriale osservava:

che in primo grado non era stata svolta alcuna attività istruttoria per l’accertamento del possesso e che la prova del possesso non era stata raggiunta neppure in grado di appello in quanto gli elementi istruttori erano rappresentati esclusivamente:

a) dalla scrittura privata con la dichiarazione del venditore di avere posseduto da tempo immemorabile, b) dalla denuncia di successione della M. e della madre a M.S. in data 31/3/1980, e dalla denuncia di successione della M. alla propria madre in data 30/4/1987;

– che tali documenti dimostravano che l’attrice aveva ereditato dai genitori tutti i diritti sull’immobile, ma non provavano che l’attrice avesse esercitato sull’immobile il potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta da M.B. con ricorso affidato a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, il Comune di Villanova di Camposampiero che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

“1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia il difetto di motivazione consistente nell’omesso esame degli elementi probatori quali la scrittura del 25/10/1976 e la CTU depositata il 12/6/1997 (dalla quale, peraltro, risultava che dal 1954 altro soggetto, tale T., abitava l’immobile).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1146 c.c., commi 1 e 2 perchè non sarebbe stata applicata la regola per la quale il possesso continua nell’erede e il possesso dell’avente causa a titolo particolare si unisce a quello del dante causa, così che il possesso si sarebbe protratto dal 1954 (data di intestazione catastale del fabbricato al Te.) o, quanto meno dal 1962 (data di intestazione a catasto del fabbricato al T.).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso che fosse provato il possesso senza considerare che a proprietà del fabbricato risultava in capo a privati dal 1954 e che dal 1962 la proprietà del fabbricato al catasto fabbricati risultava intestata al dante causa T..

4. Premesso che in tema di possesso “ad usucapionem”, non è censurabile in sede di legittimità – ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (cfr., ex multis, Cass. 11/5/2010 n. 11410), si deve rilevare l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione risolvendosi tutte, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonchè nella pretesa di contrastare il risultato dell’attività svolta dalla corte di appello nell’esercizio dei compiti alla stessa affidati e del suo potere discrezionale di apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, in particolare, delle raccolte prove unicamente documentali.

In particolare, il giudice di appello, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ha considerato sia la scrittura privata che le denunce di successione (unici documenti prodotti a prova del possesso nelle fasi di merito) e ha ritenuto che questi non provassero il possesso utile all’usucapione; certamente la motivazione è sufficiente, attesa la totale irrilevanza, ai fini della prova dell’esercizio di un potere di fatto sulla cosa, della generica dichiarazione di un terzo (contenuta nella scrittura del 25/10/1976), seppure dante causa, di avere posseduto da tempo immemorabile quando neppure si conosce se questi (il T.) abbia mai abitato l’immobile.

In ordine alla mancata considerazione dell’accertamento del CTU circa l’iscrizione della scheda catastale al T. quale proprietario dal 1962 (censura riproposta anche con il terzo motivo) si osserva che il motivo e privo di autosufficienza perchè non riporta il contenuto della relazione peritale nella parte di rilevanza così che non consente a questa Corte di valutare la fondatezza degli assunti; in ogni caso, per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Nel caso concreto, inoltre, emerge con assoluta evidenza l’irrilevanza dell’elemento istruttorie che si assume trascurato, posto che questa Corte ha già affermato il principio che l’intestazione catastale, come non è di per sè idonea a fornire la prova della proprietà immobiliare, cosi è priva di valore probatorio superiore a quello indiziario ai fini della dimostrazione del possesso, avendo l’istituto del catasto il solo scopo di accertare il reddito fondiario, mediante attribuzione ad ogni fondo del valore contributivo a seconda della superficie, qualità o classe delle sue particelle (Cass. 8/10/1976 n. 3343); prima ancora questa Corte aveva affermato che per accertare se una data persona possieda in modo esclusivo un dato immobile, occorre soltanto accertare se quella persona eserciti, nei riguardi dell’immobile, ed in via esclusiva, un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, ed è invece del tutto irrilevante stabilire a chi l’immobile sia intestato in catasto (Cass. sez. 23/3/1965 n. 469).

Questi principi, pur affermati in decisioni risalenti nei tempo, non sono mai stati contraddetti da contrarie decisioni e sono pienamente condivisi da questa Corte. In ordine al secondo motivo, concernente la pretesa mancata applicazione degli istituti di cui all’art. 1146 c.c. di successione nel possesso (comma 1) e di accessione nei possesso (comma 2), basti osservare che la norma invocata non era in concreto applicabile perchè non era provato (nè risulta che fosse anche solo affermato) il possesso dei genitori nel quale l’erede avrebbe dovuto succedere ai sensi dell’art. 1146 c.c., il che esclude anche la possibilità che i genitori, asseriti successori a titolo particolare, potessero avvalersi dell’asserito possesso del loro dante causa posto che l’accessione del possesso presuppone il possesso del successore a titolo particolare (cfr. in tal senso anche Cass. 17/9/2003 n. 13695 per la quale il presupposto dell’accessione del possesso disciplinato dall’art. 1146 c.c., comma 2, è che il possesso del dante causa abbia lo stesso contenuto di quello del successore a titolo particolare”), come risulta chiaramente evidenziato dalla lettera della legge (“il successore a titolo particolare può unire ai proprio possesso quello del suo autore…”).

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato per le rilevata infondatezza e, in parte, inammissibilità dei motivi con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente M.B. a pagare al Comune di Villanova di Camposanpiero le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 2.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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