Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22492 del 27/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 27/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 27/10/2011), n.22492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati PISAPIA SABATO, CARLA SCARPA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, PULLI CLEMENTINA giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 492/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
3/06/09, depositata il 26/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato Caliulo Luigi, (delega avvocato Riccio Alessandro),
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che ha
concluso come da relazione.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 26.6.2009, premesso che il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da F.R. contro l’Inps e il Ministero dell’economia diretta del riconoscimento del suo diritto all’indennità di accompagnamento quale invalida civile a seguito della domanda amministrativa presentata il 24.5.2002 e che la domanda era stata riproposta in appello dalla F., rigettava la domanda stessa basandosi sul risultato di una nuova consulenza tecnica medico-legale, che aveva consentito di verificare che l’interessata era affetta da un complesso patologico che non determinava una limitazione della deambulazione e l’impossibilità di provvedere in autonomia al soddisfacimento delle primarie esigenze della vita quotidiana.
F.R. ricorre per cassazione. L’Inps resiste con controricorso. Il Ministero dell’economia non si è costituito.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., e del principio del doppio grado di giurisdizione e dell’art. 112 c.p.c. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 e successive modifiche, nonchè errata applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e segg.. Il terzo motivo denuncia nullità, illogicità manifesta, erroneità, motivazione insufficiente per inammissibilità della domanda proposta in appello. In sostanza si deduce che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda nuova proposta in appello.
Si espone che in realtà nel primo grado di giudizio era stata proposta domanda relativa non all’indennità di accompagnamento ma all’indennità di pensione di inabilità civile e che il giudice di appello aveva erroneamente preso in esame la diversa domanda relativa all’indennità di accompagnamento, anche se a seguito di errore del difensore della parte, che aveva presupposto nell’atto di appello che il giudizio avesse tale diverso oggetto.
Il ricorso è qualificabile come inammissibile sotto il profilo della mancata formulazione dei conclusivi quesiti di diritto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, tenuto anche presente che oggetto sostanziale delle doglianze è la violazione di norme e principi giuridici relativi all’attività processuale.
Le spese vengono regolate tra le parti costituite in base al criterio della soccombenza, tenuta presente l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel suo attuale tenore D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42 convertito nella L. n. 326 del 2003, stante l’epoca del ricorso introduttivo (anno 2004).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio in Euro trenta/00 per esborsi ed Euro mille/00 per onorari, otre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011