Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22444 del 27/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24247/2010 proposto da:
L.G.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 70, presso lo studio
dell’avvocato CASALE Vincenza, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SBROCCA ANGELO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di PETACCIATO, AURORA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 24/2010 del GIUDICE DI PACE di GUGLIONESI del
21/01/2010, depositata l’08/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
“1. L.G.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Guglionesi, depositata l’8 marzo 2010.
Con l’unico motivo si deduce, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.
Proposta di decisione.
1. Il ricorso è inammissibile essendo stata impugnata una sentenza del giudice di pace astrattamente soggetta ad appello.
2. Per effetto dell’entrata in vigore, (3 marzo 2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito l’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire da tale data sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi:
– se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, secondo la previsione generale di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 2;
– se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 cod. proc. civ.), essendo tali sentenze inappellabili.
2.1. Infatti, le Sez. Un. hanno chiarito che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sez. Un. 18 novembre 2008, n. 27339).
3. Nella specie, la sentenza del giudice di pace, depositata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ed avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno per l’importo di Euro 939,20, quindi rientrante nelle decisioni secondo equità ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, sarebbe stata astrattamente appellabile, nei limiti previsti dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, come novellato dal suddetto D.Lgs., è non è, pertanto, ricorribile per cassazione.
4. L’inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi”;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011