Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22215 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
F.A., elett.te dom.to in Roma, alla via Corridoni n. 7,
presso lo studio dell’avv. ACCIAI Costanza, dalla quale è rapp.to e
difeso, unitamente all’avv. Claudio Massa giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n. 13/2006/32 depositatali 12/6/2006;
Udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale, dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da F.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CIP di Cuneo n. 29/1/2004 che aveva respinto accolto il ricorso del F. avverso l’avviso di diniego di rimborso Irap 2002. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria. Il PG ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo e secondo motivo la ricorrente assume la motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia. Il solo richiamo ad altra sentenza – n. 21/4/2004- non sarebbe sufficiente a comprovare l’assenza di organizzazione.
Le censure sono infondate alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 23231 del 17/11/2010), secondo cui la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del F., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del F., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011