Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22208 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SERIT SICILIA SPA (già MONTEPASCHI SERIT SPA AGENTE PER LA
RISCOSSIONE PROVINCIA DI SALERNO), in persona dell’Amministratore
Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA
CRISTINA 15 presso lo studio dell’avvocato ZIMMITTI SEBASTIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CANNIZZO SEBASTIANO, giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIBERO
LEONARDI 31 presso lo studio dell’avvocato ALIFFI SILVIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FURNO’ LUIGI, giusta delega a
margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 330/2006 del GIUDICE DI PACE di LENTINI,
depositata il 29/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
preso atto che il PG non ha formulato osservazioni sulla relazione ex
art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Serit Sicilia Spa. propone ricorse per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza del giudice di pace di Lentini n. 330/06, depositata il 29 novembre 2006, con la quale l’opposizione di R.G. contro il preavviso del fermo del suo veicolo veniva accolta, con conseguente annullamento di esso, sul presupposto che due cartelle esattoriali non fossero state prima notificate. Il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va esaminata la prima eccezione, avente carattere pregiudiziale, sollevata dal controricorrente in ordine alla inammissibilità del gravame, posto che il mezzo d’impugnazione esperibile nella presente controversia è costituito solamente dall’appello.
Essa è fondata, atteso che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e di quelle ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle pronunce del giudee di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza, come nella specie, ed al difetto di radicale assenza della motivazione. A riguardo invero anche questa Corte ha statuito che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità dei giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacchè esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere invece tali motivi, ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile (Cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 27339 del 18/11/2008, Ordinanze n. 10774 del 24/04/2008, n. 13019 del 04/06/2007). L’altra questione attinente alla mancanza dei necessari quesiti relativi ai motivi addotti, anch’essa di carattere pregiudiziale, e rilevante, rimane assorbita. Pertanto si configura una preclusione alla delibazione dei motivi del ricorso.
3. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011