Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22233 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 26/10/2011), n.22233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

COLATA CONTINUA ITALIANA S.P.A., con sede in (OMISSIS), in persona

del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti BIDOGGIA ELENIO,

Paolo M. Tabellini e Livia Salvini, elettivamente domiciliata nello

studio di quest’ultima in Roma, Viale Mazzini n. 11;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n.33/10/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 10, in data 10/03/2005, depositata

il 17 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 29

marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Alessandro De Stefano, dell’Avvocatura Generale dello

Stato, per l’Agenzia ed il Ministero;

Sentito, altresì, l’Avv. Giancarla Branda, delegata dal difensore,

per la società contribuente;

Presente il P.M. Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso con cui veniva rettificata la dichiarazione IVA dell’anno 1997, e le venivano contestate infedele dichiarazione, omessa fatturazione di operazioni imponibili, omessa regolarizzazione ai fatture passive, nonchè cessioni di beni e servizi senza applicazione IVA. L’adita CTP di Milano respingeva il ricorso, mentre i Giudici di secondo grado accoglievano, parzialmente, l’appello della contribuente, riconoscendo legittima la ripresa fiscale, limitatamente alla omessa fatturazione di operazioni imponibili, ed annullando, per il resto, l’accertamento impugnato.

Con ricorso notificato il 02.05.2006, l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno chiesto l’annullamento della decisione di appello.

Con controricorso, e contestuale impugnazione incidentale, notificato il 10.06.2006, la società ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’annullamento della decisione di appello nella parte a se sfavorevole.

Agenzia e Ministero, hanno replicato con atto notificato il 19.07.2006, chiedendo il rigetto dell’impugnazione incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi iscritti ai n.ri di R.G. 14484/2006 e 18355/2006, trattandosi di impugnazioni, proposte avverso la medesima sentenza. Sempre, in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di quella incidentale proposta nei relativi confronti, in quanto non è stato parte nel giudizio di appello ed il ricorso risulta notificato il 02 maggio 2006, quindi, dopo la data dell’1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate è subentrata all’Amministrazione delle Finanze nei rapporti giurìdici già facenti capo a quest’ultima. Il ricorso è affidato a due mezzi, con cui parte ricorrente censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a), e dell’art. 115 c.p.c., nonchè per omessa o carente motivazione su punto decisivo; altresì, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, nonchè per carente motivazione su punto decisivo. Con il primo motivo, si censura l’operato dei Giudici di merito, per avere ritenuto legittimo l’operato della contribuente, che aveva considerato non imponibili ai fini IVA le cessioni fatturate, in considerazione del fatto che le merci venivano esportate in Ungheria, all’epoca territorio extracomunitario, e che, quindi, la cessionaria, in ipotesi, avrebbe avuto titolo al rimborso, con la conseguenza che nessun danno ne era derivato all’erario. Il mezzo risulta fondato.

E’ stato, infatti, affermato il condiviso principio, secondo cui “In tema di I.V.A., nelle cosiddette “operazioni triangolari” regolate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, lett. a), e così chiamare per la presenza di un cedente e di un cessionario, entrambi residenti nel territorio dello Staro, nonchè di un terzo residente all’estero e destinatario della merce, l’esportazione dei beni deve avvenire a cura o a nome del cedente anche se su incarico del cessionario, senza possibilità di inserimento, in tale fase, del cessionario. Inoltre, per espressa previsione, l’esportazione deve risultare da documento doganale ovvero da vidimazione apposta dall’Ufficio Doganale su un esemplare della fattura.

Conseguentemente, qualora dal cedente siano state emesse le fatture relative alla merce destinata all’esportazione e su tali fatture, intestate al cessionario residence nel territorio dello Stato, risulti la vidimazione dell’Ufficio Doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale, devono ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dalla legge per ritenere sussistente una operazione triangolare e, quindi, una cessione all’esportazione esente da imposta” (Cass. n.5065/1998).

D’altronde, nel caso, è pacifico che l’esportazione non è avvenuta ad opera del cedente, bensì del cessionario e che non risultano osservate le altre precitate prescrizioni.

La CTR, diversamente opinando, ha dunque fatto malgoverno della citata disposizione di legge e del trascritto principio, sia per non avere tenuto conto che, nel caso, era stata la cessionaria, e non il cedente, ad effettuare il trasporto/esportazione dei beni ceduti, sia pure per non essersi posta il problema della verifica degli altri presupposti, tra i quali, quello della esibizione in dogana, delle fatture, relative ai beni ceduti ed ai corrispettivi erogati per i lavori commessi dalla cessionaria Ganz Ansaldo Electric LTD ed effettuati dalla Ezio Selva srl.

Il Collegio ritiene, altresì, che le sintetiche espressioni utilizzate per rigettare lo specifico motivo di appello dell’Agenzia, con l’anzi citata argomentazione, non assolvano all’obbligo motivazionale, e che, quindi, la decisione, sul punto, sia anche affetta dal denunciato vizio di motivazione, che per l’appunto, è configurabile, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).

In buona sostanza, le espressioni adoperate dalla C.T.R., tenuto conto della realtà fattuale nonchè delle norme e dei principi applicabili, non solo sono inadeguate sotto il profilo della coerenza logico formale, rivelando un sintomo d’ingiustizia ne la soluzione della questione di fatto, ma pure rivelano decisive pretermissioni di elementi, attinenti al trasporto ed alla documentazione fiscale dei beni ceduti, che ove esaminate e valutate, avrebbero, ragionevolmente, potuto indurre ad un diverso decisum.

Il secondo mezzo, va esaminato e deciso, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, quale delineatosi in esito all’entrata in vigore dei D.Lgs. n. 471 del 1997, e D.Lgs. n. 472 del 1997.

In particolare, nel caso, trova applicazione la disciplina, introdotta dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, che non pone più a carico del committente o del cessionario il versamento dell’imposta evasa, bensì il pagamento di una sanzione amministrativa.

In proposito, questa Corte, ha già avuto modo di precisare che “In materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, applicabile “ai procedimenti in corso” alla darà dell’1 aprile 1998, a condizione (nella specie sussistente) che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il principio del “favor rei”, sicchè la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti. Tale normativa di carattere generale è applicabile anche alle violazioni in materia di IVA, tenuto conto che il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ed entrato in vigore l’1 aprile 1998, prevede una sistematica repressiva meno onerosa rispetto al precedente sistema. In particolare, l’art. 16, ha abrogato, fra l’altre, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, e l’art. 6, comma 8, ha determinato i margini del “quantum” della pena pecuniaria dovuta in ipotesi di omessa autofatturazione da parte del cessionario o del committente, senza però riproporre, neppure nella riformulazione contenuta nel D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il pagamento dell’imposta (avente anch’esso, nel regime dell’abrogato art. 41, natura sanzionatola) ” (Cass. n. 12678/2005, n. 15509/2004, n.5268/2005, SS.UU. n.26126/2010).

La decisione impugnata, che in relazione alla contestata infrazione, ha ritenuto non più esigibile il pagamento dell’imposta, bensì “solo il pagamento di una sanzione amministrativa”, essendo in linea con il trascritto principio, non giustifica la formulata censura, basata sull’insussistente presupposto che la CTR abbia negato l’applicabilità, sia dell’imposta sia pure delle sanzioni.

L’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale la sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 6, art. 15, n. 4, e art. 21, ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, è fondato.

La CTR, sul punto, ha ritenuto di respingere il motivo di appello della società, argomentando che la contestata omessa fatturazione era a ritenersi sussistente, stante la “consegna degli imballaggi o recipienti “a rendere” senza versamento di cauzione e con l’opzione all’acquisto da parte del cessionario entro il 31 gennaio dell’anno successivo”. Il Collegio ritiene che le sintetiche espressioni utilizzate per rigettare lo specifico motivo di appello della contribuente, con l’anzi citata argomentazione, non assolvano all’obbligo motivazionale, e che, quindi, la decisione, sul punto, sia affetta dal denunciato vizio di motivazione, che per l’appunto, è configurabile, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998). In buona sostanza, le espressioni adoperate dalla C.T.R., tenuto conto della realtà fattuale nonchè delle norme e dei principi applicabili, non solo sono inadeguate sotto il profilo della coerenza logico formale, rivelando un sintomo d’ingiustizia nella soluzione della questione di fatto, ma pure rivelano decisive pretermissioni di elementi, attinenti alla insussistente cessione dei beni – consegnati con l’espressa clausola “a rendere”, alla facoltà, normativamente prevista, di avvalersi, in caso di mancata restituzione degli imballaggi entro il 31 dicembre dell’anno in considerazione, della possibilità, in ipotesi, di fatturare entro il 31 gennaio dell’anno successivo, che ove esaminati e valutati, avrebbero, ragionevolmente, potuto indurre a diversa decisione.

In conclusione, riuniti i ricorsi, va dichiarata inammissibile l’impugnazione del Ministero dell’Economia, e delle Finanze e le spese del giudizio,, tra lo stesso e la contribuente, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, in tema di legittimazione ad causam del Ministero, vanno compensate, mentre va accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia Entrate, rigettato il secondo, ed accolto l’unico motivo del ricorso incidentale; in relazione ai mezzi accolti, l’impugnata sentenza, – che per il resto va confermata,- va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, motivando congruamente.

PQM

Riunisce i ricorsi iscritti nel R.G. ai n.ri 14484 e 18355 del 2006.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economìa e delle Finanze e compensa le spese del giudizio.

Accoglie il primo motivo del ricorso dell’Agenzia Entrate e l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata decisione, che conferma nel resto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Rigetta, il secondo motivo del ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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