Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22180 del 25/10/2011
Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22180
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21859-2009 proposto da:
N.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 65, presso lo studio dell’avvocato NOLA
STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato
COLUCCI ANGELO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce
alla copia del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3613/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
20/05/08, depositata il 17/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l’Avvocato Nola Stefano difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Colucci Angelo difensore della controricorrente che
si riporta al controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha
concluso conformemente alla relazione.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:
N.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3613/08 depositata il 17.9.2008, con cui, in accoglimento del suo appello avverso una sentenza del tribunale di Roma, veniva rigettata la domanda di L.G. in tema di risarcimento d danni da infiltrazioni di umido, con compensazione delle spese.
Resiste con controricorso la L..
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza sul punto della disposta compensazione delle spese processuali.
Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).
Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè alcuno dei motivi relativi ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, i quali non risultano superati dalle contrarie osservazioni mosse dal ricorrente nella sua memoria, tenuto conto che il quesito di diritto non può essere rappresentato da una massima di questa Corte che, per la sua funzione nomofilattica, non può che essere astratta; e che, in ogni caso, manca il momento di sintesi, in cui la prospettata corretta regula iuris viene applicata al caso concreto;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
Che le spese processuali seguono la soccombenza;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 1000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011