Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22152 del 25/10/2011
Cassazione civile sez. I, 25/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22152
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19582/2007 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO
VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI Angelo, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto N. 51128/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA DEL
30/01/06, depositato il 29/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La Corte d’appello di Roma – adita da C.M. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un giudizio amministrativo promosso il 29.11.1985 dinanzi al TAR del Lazio, non ancora definito al momento della, presentazione del ricorso Pinto (29.3.2005) – con il decreto impugnato (dep. 29.5.2006) ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare alla parte ricorrente la somma di Euro 8.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal decreto e spese processuali.
La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di 16 anni, quantificato l’indennizzo in Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modestia della posta in gioco.
Per la cassazione di tale decreto parte attrice ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
La P.D.C.M. non ha svolto difese ma ha chiesto di poter partecipare alla discussione.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 13 e 41 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2 e vizio di motivazione lamentando l’avvenuta liquidazione di indennizzo in violazione dei criteri CEDU e sull’erroneo presupposto dell’esiguità della posta in gioco per avere la Corte di merito travisato l’oggetto del processo presupposto.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 1173 c.c., in relazione all’attribuzione degli interessi soltanto dalla data del decreto.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese.
3.- Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato perchè la Corte di merito si è irragionevolmente discostata dai parametri CEDU nella liquidazione dell’indennizzo.
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti motivi.
La Corte, cassato il decreto impugnato, può procedere ex art. 384 c.p.c., alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo nella misura di Euro 9.500,00, secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi di durata ultradecennale e tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto di circa 19 anni.
Le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:
che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011