Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21961 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 24/10/2011), n.21961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26739-2007 proposto da:

L.R. (c.f (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE IPPOCRATE 104, presso l’avvocato BOGINO CARLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VEZZOSI FRANCO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso l’avvocato TROVATO CONCETTA M.

RITA, rappresentato e difeso dall’avvocato MIOLI GRAZIANO, giusta

procura speciale per Notaio CLAUDIO BABBINI di LOIANO (BOLOGNA) –

Rep. n. 26171 del 12.10.2009;

– resistente –

avverso la sentenza n. 809/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il resistente, l’Avvocato G. MIOLI che ha chiesto il

rigetto o inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello Bologna, con sentenza n. 809 depositata il 4 luglio 2007, ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del 3 giugno 2004 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano ratificata il 16 dicembre 2004 dal Tribunale ecclesiastico d’appello Flaminio e resa esecutiva con decreto 29 settembre 2005 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, di nullità del matrimonio concordatario celebrato in Reggio Emilia il giorno 8 dicembre 1984 tra V.A. e L.R. per accertata incapacità del V. a contrarre il matrimonio.

Ha respinto l’eccezioni della L. che:

1.- aveva reclamato violazione del contraddittorio per aver il giudice ecclesiastico posto a base del decisum perizia, di parte prodotta dall’attore, osservando che si trattava di mero argomento di chiusura del quadro probatorio già emerso dalle prove orali, che esponeva sintesi dell’espletata ampia istruttoria nel corso della quale la convenuta aveva svolto adeguatamente la propria difesa.

2.- aveva dedotto la violazione del proprio diritto di difesa per aver il tribunale ecclesiastico provveduto nonostante ella avesse revocato la nomina al proprio difensore. Ha rilevato che il Tribunale, ricevuta la comunicazione della revoca, rinviò la decisione a data da destinarsi e comunque entro trenta giorni, e definì quindi la causa successivamente.

Avverso questa decisione L.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo non resistito dall’intimato costituitosi tuttavia per la discussione alla quale ha partecipato il suo difensore.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alle eccezioni di rito, risolte a suo avviso erroneamente dalla Corte distrettuale, osservando che:

1.- la motivazione della violazione non è sufficiente a giustificare la denunciata violazione del contraddittorio, discendente dal fatto che il Tribunale ecclesiastico ha fondato il suo convincimento sulla perizia di parte prodotta dal coniuge, che ha rappresentato elemento decisivo e non certo mero argomento di chiusura dell’espletata istruttoria.

2.- è illogica la soluzione data alla questione riguardante la violazione del diritto di difesa, laddove si assume la correttezza della decisione assunta dal giudice ecclesiastico nonostante elle avesse revocato l’incarico al proprio difensore.

Il conclusivo quesito di diritto evidenzia l’illustrazione del fatto controverso in cui si annidano sia la violazione di legge denunciata che il vizio di motivazione.

Il motivo è inammissibile.

Rilevato in premessa che le questioni rappresentate, “aventi natura puramente processuale non possono essere dedotte sotto il profilo del vizio di motivazione poichè, in tal caso, la Corte è giudice anche del fatto e può procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa” (cfr. Cass. n. 5351/2007), il quesito di diritto è formulato in maniera assolutamente inidonea ad assolvere alla funzione di sollecitazione, in chiave di interrogativo, circa la soluzione giuridica appropriata alla specie, e perciò non può dare impulso alla funzione nomofilattica riservata a questa Corte, tipicamente attribuita alla sua formulazione, che ne giustifica la ratio si da circoscrivere la pronuncia del giudice di legittimità nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato. Quanto alla deduzione del vizio di motivazione, a parte le considerazioni svolte, il quesito non è accompagnato, ancora una volta in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., dal prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione assume viziata (Cass. S.U. 20603/2007).

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Il ricorso e condanna 4& ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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