Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22020 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.N.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRIONFALE 7032, presso lo studio dell’avvocato GOGGIAMANI

DIMITRI, rappresentata e difesa dall’avvocato LO NIGRO FILIPPO giusta

procura ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SICILIA SPA, società appartenente al Gruppo Unicredit del

“Ramo di azienda Retail Sicilia”, dalla Capogruppo UNICREDIT SPA

incorporante il Banco di Sicilia Spa, in persona del responsabile,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

PESSI & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GALLO

ALESSANDRO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.R., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 737/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

25/03/09, depositata il 30/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Lo Nigro Filippo, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e in subordine chiede la rimessione alle SS.UU.;

udito l’Avvocato Gentile Giovanni (delega avvocato Gallo), difensore

della controricorrente eh si riporta alla relazione;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso conformemente alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L.N.M. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza del 30 aprile 2009, con cui la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la domanda di essa ricorrente intesa ad ottenere l’accertamento del credito verso la Banca di Roma di G.R., che la stessa L.N. aveva pignorato e la cui esistenza era stata contestata dalla terza debitrice del suo debitore. Nel relativo giudizio era intervenuto M.G. in senso adesivo alla richiesta di accertamento dell’obbligo della Banca, adducendo di essere a sua volta creditore del G., come da un precetto già intimatogli.

Al ricorso, proposto contro il G., il M. e la Banca di Roma, ha resistito con controricorso soltanto il Banco di Sicilia, adducendo di essere subentrato nella titolarità del rapporto creditorio alla Banca di Roma.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 3S0-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

3. La ricorrente ed il resistente hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3.- Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente.

Avendo la controversia ad oggetto l’accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 548 c.p.c., non era soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, tale sospensione non trovava applicazione al termine per il ricorso per cassazione. Il ricorso avrebbe dovuto, dunque, essere proposto entro l’anno solare (si vedano: Cass. (ord.) n. 15010 del 2008, secondo cui Al termine per impugnare la sentenza che accerta l’obbligo del terzo, presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, ovvero si è convertito il sequestro conservativo, non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 perchè, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 anche per tale procedimento sussiste l’interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso; in precedenza già Cass. sez. un. n. 467 del 1977 e, quindi, Cass. sez. un. n. 10369 del 1998; successivamente: Cass. n. 7345 del 2009), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 9 giugno 2010.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria della ricorrente muove rilievi che non sono in alcun modo idonee a superarle ed omettono, per un verso, di considerare i singoli passaggi delle ragioni dell’orientamento richiamato dalla relazione, anche di recente ribaditi ed ulteriormente argomentati da Cass. n. 15010 del 2008, per altro verso invocano un inesistente contrasto del detto orientamento con una pretesa soggezione alla sospensione del reclamo di cui alla L. Fall., art. 26, per sollecitare una rimessione al Primo Presidente per una decisione delle Sezioni Unite: in proposito, si rileva che il contrasto è inesistente, atteso che la giurisprudenza della Corte aveva precisato che la sospensione feriale opera in ambito di reclamo ai sensi dell’art. 26 cit. solo quando esso non assuma carattere simile all’opposizione agli atti esecutivi, bensì carattere meramente istruttorio (Cass. n. 19509 del 2005, secondo cui La sospensione feriale dei termini processuali (L. 7 ottobre 1969, n. 742) è esclusa nei procedimenti di reclamo, ai sensi della L. Fall., art. 26, avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell’attivo fallimentare, avendo il reclamo funzione sostitutiva delle opposizioni ordinariamente previste dagli artt. 615 e 617 cod. proc civ., e non anche in materia di possibilità per il fallito di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia), nel mentre le Sezioni Unite hanno ribadito che la sospensione in quell’ambito non opera, non diversamente a quanto accade per l’opposizione ai sensi dell’art. 512 c.p.c. (anteriormente al regime di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito, nella L. n. 80 del 2005:

dopo a maggior ragione dato che l’opposizione è ricondotta all’art. 617 c.p.c.), per i reclami contro il decreto di riparto fallimentare (Cass. sez. un. n. 10617 del 2010).

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione a favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremilaseicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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