Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21975 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6144-2006 proposto da:

S.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato NITOGLIA STEFANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORADELLO

ANTONIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CHIOZZA

ANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato TOSADORI MAURIZIO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, 2^

SEZIONE CIVILE, depositata il 26/07/2005, R.G.N. 433/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato STEFANO NITOGLIA udito l’Avvocato ANNA CHIOZZA per

delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto e condanna alle

spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 10 maggio 2002 S.W., premesso che in data 15 maggio 2001 G.M. aveva acquistato da G.P. un fondo rustico confinante con altro di sua proprietà; dedotto di essere coltivatore diretto, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Rovereto G.M. al fine di sentir accertare e dichiarare la validità dell’esercizio del diritto di riscatto a lui spettante, L. n. 817 del 1971, ex art. 7, e L. n. 590 del 1965, art. 8.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese.

Con sentenza del 18 maggio 2004 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 26 luglio 2005.

Ha ritenuto il decidente che correttamente il giudice di prime cure avesse qualificato il contratto di compravendita del predio oggetto di riscatto negotium mixtum cum donatione, conseguentemente escludendo la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di riscatto.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione S.W., formulando un solo, articolato motivo. Resiste con controricorso G.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

2 L’unico motivo, col quale l’impugnante denuncia violazione degli artt. 809, 1362, 2722 e 2729 cod. civ., mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla qualificazione del contratto intercorso tra G.P. e M. in termini di negotium mixtum cum donatione, con conseguente inoperatività dell’istituto della prelazione agraria (confr. Cass. civ. 18 luglio 1991, n. 7969), mira a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

Valga al riguardo considerare che il giudice di merito ha motivato la scelta decisoria adottata richiamando elementi indiziari – quali la sproporzione tra prezzo dichiarato in contratto e valore di mercato del bene; il rapporto di parentela tra le parti; la tarda età dell’alienante – che, lungi dall’essere inconsistenti, come sostiene il ricorrente, sono indici assolutamente plausibili dell’intento del cedente di porre in essere un atto di liberalità o, quanto meno, della prevalenza dell’elemento liberale su quello dell’onerosità.

3 Il ricorso è respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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