Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22053 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22053
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.R. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato AMORESANO
ALESSANDRA, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 23/09 R.V.G. della CORTE D’APPELLO di BRESCIA
del 6/05/09, depositato l’08/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito l’Avvocato M.R., difensore di se stesso
(ricorrente) che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La Corte di appello di Brescia, con decreto del 8 giugno 2009, ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta nei confronti del Ministero della Giustizia da M.R. il 2.2.2009 in riferimento alla durata irragionevole di un processo civile iniziato dinanzi al Tribunale di Milano il 6.6.1993 e concluso con sentenza della Corte di cassazione depositata il 20.6.2008. Secondo la Corte di merito, trattandosi di termine sostanziale e non processuale, non sarebbe applicabile al termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 la sospensione feriale dei termini.
Contro il decreto l’attore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Ministero intimato non ha svolto difese ma ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
2.- Con i primi due motivi parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che non sia stata ritenuta applicabile al termine semestrale di proposizione della domanda di equa riparazione la sospensione dei termini nel periodo feriale e, con il terzo motivo, denuncia violazione di legge in relazione alla disposta condanna alle spese.
3.- I primi due motivi ricorso sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Sez. 1, Sentenza n. 5895 del 11/03/2009;
Sez. 1, Sentenza n. 2153 del 29/01/2010).
Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011