Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22055 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.S., con domicilio eletto in Roma, via Savastano n. 20,
presso l’Avv. de Stefano Maurizio, rappresentato e difeso dall’Avv.
Coli Paolo, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CREDITO EMILIANO s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via degli
Scipioni n. 268/A, presso l’Avv. Petretti Alessio che la rappresenta
e difende unitamente all’Avv. Eugenio Chierici, come da procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.
29793/08 depositata il 19 dicembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.S. ricorre per la revocazione della sentenza in epigrafe della Corte.
Resiste l’intimata con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto, lungi dal rappresentare l’erronea percezione da parte del Collegio di fatti pacificamente sussistenti o insussistenti, deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte nella valutazione degli elementi di prova che dimostrerebbero l’esistenza o l’inesistenza di tali fatti e quindi inammissibilmente richiede in sostanza una diversa valutazione degli elementi stessi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 10.100,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011