Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21870 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, 12, è per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA Elettivamente domiciliato in Roma,

Via G. Gentile, n. 8, nello studio dell’Avv. Massimo Martoriello

rappresentato e difeso dall’Avv. Lorini Riccardo, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

IMMOBILIARE S. CRISTOFORO S.R.L. in liquidazione Elettivamente

domiciliata in Roma, Via F. Savastano, n. 11, nello studio dell’Avv.

Sanvitale Carlo; rappresentata e difesa dagli Avv. Mandara Alfonso e

Carlo Brancaccio, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 2578,

depositata in data 6 settembre 2005;

sentita la relazione all’udienza dell’8 giugno 2011 del consigliere

Dott. Campanile Pietro;

Sentito l’Avvocato Generale dello Stato Daniela Giacobbe, la quale ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. RUSSO Libertino Alberto, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 1995 il Comune di Castellammare di Stabia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del locale Tribunale, ad istanza della s.r.l. Immobiliare San Cristoforo, per la somma di L. 358.081.812, oltre interessi e spese, pretesa a titolo di indennità di requisizione di alcuni alloggi, disposta con atto del 27 dicembre 1980 per sopperire ad esigenze abitative determinate dal grave evento sismico verificatosi in quel periodo.

Veniva eccepita la prescrizione di ogni credito vantato dall’opposta, deducendosi, altresì, l’avvenuto pagamento della somma di L. 71.815.034 con mandato in data 27.2.1973, e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito della pretesa.

1.1 – L’Immobiliare San Cristoforo, costituitasi, eccepiva che lo stesso Comune aveva determinato, con proprie delibere,l’ammontare dell’indennità in L. 359.081.812, e che, successivamente, fra le parti era intervenuta una transazione nella quale il credito era stato determinato in L. 350 milioni.

1.2 – Nel corso del giudizio si acquisiva il dato inerente alla pronuncia del Consiglio di Stato che, riformando la decisione del TAR della Campania, aveva affermatola legittimità della requisizione e, quindi, veniva disposta la chiamata in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Protezione civile, che, nel costituirsi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei crediti azionati.

1.2 – Con sentenza depositata il 24 giugno 2003 il Tribunale adito accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune, revocando il decreto opposto; rigettava altresì la domanda proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione fondata sull’art. 2948 c.c., n. 3.

1.3 – La Corte di appello di Napoli, pronunciando sull’appello proposto dall’immobiliare S Cristoforo nei confronti di entrambe le controparti, confermava la statuizione inerente alla carenza di legittimazione passiva del Comune, per essere stata la requisizione disposta nell’ambito dei poteri facenti capo al Sindaco quale ufficiale di Governo, accogliendo, viceversa, il gravame proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alla ritenuta prescrizione del diritto. Si affermava, in proposito, che, essendo stata eccepita la prescrizione quinquennale, non ravvisabile nella fattispecie stante la tassatività delle ipotesi previste dall’art. 2948 c.c., restava preclusa ogni indagine circa la maturazione del termine di prescrizione decennale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri veniva quindi condannata al pagamento, in favore della società appellante, della somma di Euro 147.844,45, con gli interessi legali dal 10 settembre 1997, oltre alle spese processuali.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendo un motivo.

Resistono con controricorso la Srl Immobiliare San Cristoforo e il Comune di Castellammare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con unico e complesso motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2934 cod. civ., e segg. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si sostiene, in particolare, che la tesi affermata nell’impugnata decisione, secondo cui era preclusa ogni indagine in merito ad una eventuale maturazione della prescrizione decennale, per essere stata originariamente eccepita la sola prescrizione quinquennale, non sia condivisibile, trattandosi di mera “quaestio iuris”, laddove il contenuto dell’eccezione di prescrizione, sotto il profilo fattuale, si sostanzia nell’inerzia del titolare del diritto.

2.1 – Il motivo è fondato, dovendosi applicare il principio, ormai consolidato, secondo cui in tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera quaestio juris, la cui identificazione spetta al potere-dovere del giudice, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione; ne consegue che non incorre nelle preclusioni (nella specie, ex artt. 416 e 437 c.p.c.) la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa (Cass., 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass., 13 novembre 2009, n. 24037; Cass., 22 giugno 2007, n. 14576; Cass., 22 marzo 2007, n. 11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321; Cass., 10 maggio 2005, n. 9768; Cass., 3 agosto 2004, n. 16573; Cass. 3 marzo 2003, n. 3126).

2.2 – La corte territoriale, pertanto, ha disatteso il suddetto principio, laddove ha ritenuto che non fosse consentito procedere all’esame dell’eccezione di prescrizione decennale (correttamente ravvisata in tema di requisizione Cass., 16 marzo 2007, n. 6293), ragion per cui, in accoglimento del ricorso, l’impugnata decisione deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che, in diversa composizione, provvederà ad applicare in principio richiamato, nonchè al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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