Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21875 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31382/2005 proposto da:

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il Dott. GARDIN MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VALLA Giacomo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., L.G., L.M.

M., L.F.M., L.F.,

L.B.M., PROVINCIA DI BARI, L.V.

M., LA.ME.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 846/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M., V.M., Me.Ma., F., G., M.M. e L.B.M. nonchè S.M., tutti nella qualità di eredi di La.

G., premesso che il loro dante causa era proprietario di un suolo in Castellana Grotte, esteso mq. 5096 e destinato dal P.R.G. a zona per attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (F1);

che la Provincia di Bari, con delibera in data 29.7.1992, aveva approvato il progetto relativo alla costruzione dell’Istituto per Geometri, localizzandolo nell’area del L.; che il Sindaco di Castellana Grotte, con decreto in data 27.7.1995, aveva autorizzato la Provincia ad occupare l’immobile per quattro anni per realizzare l’opera pubblica ed aveva altresì autorizzato l’impresa Mazzitelli, quale capogruppo dell’A.T.I. aggiudicataria dei lavori di realizzazione dell’edificio, ad eseguire il decreto di occupazione;

che il 7.10.1995 la Provincia, tramite l’impresa suddetta, si era in effetti immessa nel possesso del terreno; che fino alla scadenza del periodo di occupazione nulla era stato realizzato; che l’impresa Mazzitelli il 12.7.2000, continuando a detenere illegittimamente il terreno, aveva comunicato l’ammontare delle indennità di occupazione legittima e di esproprio; che oltre la giusta misura delle indennità di occupazione legittima e di esproprio occorreva stabilire anche la misura dei danni da occupazione illegittima; tutto ciò premesso convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Bari il Comune di Castellaneta Grotte, la Provincia di Bari e la s.p.a.

Mazzitelli per sentirli condannare al pagamento di dette indennità e del risarcimento dei danni da occupazione illegittima.

Costituitisi in giudizio, tutti e tre i convenuti eccepivano, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Corte adita, con sentenza 14.6-16.8.2005, determinava in Euro 17.227 l’indennità di occupazione legittima, ordinando al Comune di Castellana Grotte ed alla Provincia di Bari, in solido tra loro, di versare detta somma presso la Cassa DD.PP. a disposizione degli attori, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, ed oltre interessi legali, dal 7.10.1999 alla data dell’effettivo versamento, sulla differenza; rigettava la domanda avanzata nei confronti dell’A.T.1., facente capo all’Impresa Mazzitelli s.p.a.; dichiarava il non luogo a provvedere sulle altre domande contenute nell’atto introduttivo del giudizio.

Avverso detta sentenza il Comune di Castellana Grotte ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato con memoria. Gli intimati L., S. e la Provincia di Bari non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del L.R. Puglia 16 maggio 1985, n. 27, art. 40 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 106, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce il ricorrente, come già fatto nel precedente giudizio, che l’ente munito, ai sensi della L.R. Puglia n. 27 del 1985, art. 40, soltanto del potere di emettere gli atti della procedura espropriativa, inclusa la determinazione della indennità, è estraneo al giudizio di opposizione alla stima per difetto di legittimazione passiva ad causarti, essendo passivamente legittimato l’ente che beneficia dell’espropriazione.

Nel caso di specie l’opera pubblica, alla cui realizzazione erano preordinati i provvedimenti ablativi adottati dal Comune di Castellana Grotte, è di competenza della Provincia, che ha approvato il relativo progetto, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità. La Provincia di Bari sarebbe, pertanto, l’ente beneficiario dell’espropriazione.

Avrebbe errato, quindi, il giudice a quo nel ritenere sussistente anche la legittimazione passiva del Comune, che si era limitato soltanto ad adottare il decreto di occupazione d’urgenza e a determinare l’indennità spettante a norma della L.R. n. 27 del 1985, art. 40.

Il ricorso è fondato.

Questa Suprema Corte ha costantemente affermato che l’individuazione del soggetto passivamente legittimato in seno al giudizio di opposizione alla stima, promosso dall’espropriato, va effettuata con esclusivo riferimento al decreto di esproprio, tale legittimazione spettando, per quanto riguarda l’obbligo del pagamento dell’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al soggetto a cui vantaggio risulta adottato il provvedimento di esproprio anche quando gli atti espropriativi siano stati delegati ad altro soggetto (cfr. tra le molte Cass. n. 11768 del 2010; Cass. n. 539 del 2004; Cass. n. 467 del 2000).

Nel caso che ne occupa, risulta dalla sentenza impugnata, che, anche se la procedura espropriativa non è pervenuta al suo compimento, il terreno di cui in narrativa risulta tuttora occupato per la costruzione di un istituto per geometri; che il progetto relativo alla costruzione di detto istituto è stato approvato – approvazione che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera – dalla Provincia di Bari; che la Provincia è la beneficiaria dell’opera pubblica; che in questa veste venne autorizzata dal Sindaco di Castellana Grotte ad occupare il fondo, sul quale era stato localizzato l’edificio scolastico per geometri.

Pertanto è la Provincia di Bari, essendo la costruzione di detto edificio scolastico opera di sua competenza, il soggetto a vantaggio del quale (anche se non risulta ancora emesso) dovrebbe essere emesso il decreto di esproprio del fondo in questione.

Risulta, altresì, dalla sentenza impugnata che il Sindaco di Castellana Grotte emanò il decreto di occupazione di detto terreno e determinò la relativa indennità.

Dette attività costituiscono attività delegate.

Infatti, ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 106 e della L.R. Puglia n. 27 del 1985, art. 40 (Testo unificato ed aggiornato delle leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici) – che attribuisce ai Comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 106 del citato D.P.R. – sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi atti preparatori, la determinazione della misura della indennità di espropriazione, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori e successivi, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse da eseguire da parte di qualunque soggetto nel territorio comunale.

Considerato che le attività poste in essere dal Sindaco del Comune di Castellana Grotte costituiscono attività delegate e che l’edificio scolastico da costruire, localizzato su fondo ubicato nell’ambito di detto Comune, costituisce opera di competenza della Provincia di Bari, alla luce dei menzionati principi di diritto devesi ritenere che l’unico soggetto obbligato al pagamento della richiesta indennità di occupazione è la Provincia di Bari.

La Corte d’Appello ha ritenuto che fosse tenuto al pagamento, in solido con la Provincia, anche il Comune per avere approvato la variante urbanistica, che ha consentito la dislocazione dell’edificio scolastico e per avere il Sindaco autorizzato l’occupazione e poi fissato la misura della indennità opposta, tutti interventi senza i quali l’occupazione non sarebbe stata possibile.

Tale affermazione è giuridicamente errata, atteso che soggetto obbligato al pagamento della indennità di occupazione e, intervenuto l’esproprio, di quella di espropriazione è esclusivamente il soggetto a cui vantaggio è stato pronunciato o dovrebbe essere pronunciato il decreto di esproprio, vale a dire il soggetto che è beneficiario del trasferimento del bene e non l’autorità o l’ente munito del potere di emettere atti della procedura ablativa (in aggiunta alle sentenze già citate vedi anche Cass. n. 11370 del 1999).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito rigettando la richiesta di pagamento della indennità di occupazione proposta nei confronti del Comune di Castellana Grotte. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna di L.F.M., V.M., Me.

M., F., G., M.M., B.M. e di S.M., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sia del giudizio di merito che di quello di cassazione, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare per il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari e per il giudizio dinanzi alla Cassazione in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti del Comune di Castellana Grotte. Condanna M.F., V. M., Me.Ma., F., G., M.M., L.B.M. e S.M., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, che per il primo liquida in complessivi Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 2.000,00 per onorari e per il secondo in complessivi Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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