Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21899 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. II, 21/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2093-2006 proposto da:

DEL BEATO ALDO & C SRL (OMISSIS) oppure (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempere, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAN LIBERIO 21, presso lo studio dell’avvocato ALFONSI

GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato VENTA Ernesto Fausto;

– ricorrente –

contro

FBM FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO SPA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS

Isabella Maria Cesarina, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANNIBALI LUCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 412/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato VENTA Ernesto Fausto, difensore del ricorrente che

ha chiesto di riportarsi agli atti;

udito l’Avvocato LE ANGELIS Isabella, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi anch’essa;

udito il P.M., in persona ael Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Del Beato Aldo & C. srl, con citazione notificata il 4.12.1992, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stata ad essa ingiunto, su ricorso della F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano spa, il pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di L. 16.825.961 a titolo di residuo prezzo per una fornitura di mattoni. A sostegno dell’opposizione, deduceva che i predetti laterizi erano destinati al rivestimento di un fabbricato di nuova costruzione, ma che i mattoni consegnati con la bolla n. (OMISSIS) erano risultati di colore diverso rispetto al materiale precedentemente fornito, ciò che aveva comportato un grave inconveniente di natura estetica per il costruendo edificio con un corrispondente danno pari a L. 130.000.000. Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto opposto e la condanna della FMB al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si costituiva in giudizio la F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano spa chiedendo il rigetto dell’opposizione, rilevando che l’inconveniente lamentato non era ad essa imputabile, in quanto l’opponente, pur sapendo che in considerazione delle modalità di produzione dei mattoni, il colore delle diverse partite poteva essere diverso, non aveva avuto l’accortezza di prelevare in un’unica soluzione tutti i mattoni necessari, ma aveva chiesto quelli poi risultati di diversa tonalità di colore a distanza di circa un mese rispetto alla fornitura precedente; rileva altresì che in ogni caso, una specifica clausola del contratto espressamente sottoscritta dall’opponente aveva espressamente escluso qualsiasi garanzia per un’eventuale difformità del colore dei laterizi forniti.

L’adito tribunale di Perugia, espletata l’istruttoria della causa, con sentenza del 10.2.2001 depos. in data 31.3.2001, rigettava l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. Sottolineava il primo giudice che l’acquirente aveva approvato e sottoscritto la menzionata clausola di esclusione della garanzia per il colore dei mattoni, ai sensi dell’art. 1490 c.c., comma 2, per cui l’inconveniente era imputabile soltanto all’imprevidenza della stessa parte acquirente.

Avverso la predetta sentenza la Del Beato Aldo & C. srl proponeva appello, con cui, peraltro, sollevava per la prima volta l’eccezione di nullità delle procure opposte a margine del ricorso per il provvedimento monitorio e alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio d’opposizione per illeggibilità della firma che non sembrava riconducile al legale rappresentante della società appellata; sosteneva poi l’appellante che era ravvisabile l’inadempimento della F.B.M., dovendosi ritenere irrilevante, nel caso in esame, l’eventuale esclusione della garanzia per vizi, trattandosi piuttosto di consegna di aliud pro alio in considerazione della rilevanza della difformità del colore del mattone fornito rispetto alle partite in precedenza consegnate. Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’adita Corte d’Appello di Perugia, con la decisione n. 412/2005 depos. in data 8.11.2005, rigettava l’appello, condannando appellante al pagamento delle spese. La corte distrettuale rigettava l’eccezione di nullità delle procure alle liti per illeggibilità della firma anche alla luce della documentazione successivamente prodotta dalla F.B.M., e riteneva che la semplice diversità dell’intensità o tonalità del colore dei mattoni (non del tipo di colore) non integrava la consegna di aliud pro alio ma in ipotesi semplici vizi della cosa venduta, con ogni conseguenza in termini di decadenza e di prescrizione. Nella specie poi, la lamentata differenza di tonalità del colore del laterizio non integrava alcun vizio. Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione la Del Beato Aldo & C. srl sulla base di 2 mezzi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; la controricorrente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’esponente denunzia il vizio di motivazione, l’erroneo esame della documentazione prodotta e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 116 c.p.c.. Eccepisce la nullità delle procure alle liti opposte a margine del ricorso per il provvedimento monitorio e alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio d’opposizione, per non essere stati indicati il nome delle persone fisiche che le avevano rilasciate e perchè non provato il potere di rappresentanza in capo ad esse, per essere infine illeggibili le firme in questione. Non sarebbe stata provata peraltro – sempre secondo la ricorrente – la corrispondenza delle firme con quella del legale rappresentante della soc. F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano.

La doglianza è priva di fondamento.

La Corte distrettuale invero, in conformità con l’indirizzo giurisprudenziale di questa S.C. (Cass. Sez. U., n. 4810 del 07/03/2005) ha correttamente ritenuto, dopo un particolareggiato e compiuto esame della documentazione legittimamente prodotta dalla predetta società nel giudizio d’appello, sulla base di una motivazione logica e coerente, che al di là di ogni ragionevole dubbio, la firma in questione apparteneva ad B.E. (essendo identica tra l’altro a quella depositata presso il registro delle società), e che all’epoca il medesimo era legale rappresentante della società stessa, come emergeva incontrovertibilmente dalle prodotte delibere del consiglio di amministrazione.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia il vizio di motivazione “su un punto decisivo sotto diverso profilo – erroneo esame documentazione decisiva- violazione di legge – illogicità manifesta”.

Sostiene che l’evidente difformità di colore della partita di mattoni contestata, doveva qualificarsi come consegna di aliud pro alio, con conseguente inefficacia, anche per tale motivo, della clausola vessatoria prevista dall’art. 3 delle condizioni generali di vendita (che parlava di diversa tonalità non di diverso colore). Non corrisponderebbe al vero l’ipotesi, ventilata dalla Corte distrettuale, che vi erano state due distinte richieste di forniture di materiale, atteso che la fornitura era unica, in quanto vi era stata una sola commissione d’ordine, cioè quella n. (OMISSIS) a cui facevano riferimento le diverse bolle di consegna. Le conclusioni cui era giunta la Corte, infine, poggiavano su una non condivisibile interpretazione delle risultanze della CTU. La doglianza è infondata. La corte perugina ha invero escluso, con motivazione logica, coerente ed esaustiva, che la riscontrata differente tonalità di colore dei laterizi integrasse l’ipotesi di vendita di aliud pro alio e che anzi costituisce un semplice difetto o vizio della fornitura, in relazione al quale la soc. F.B.M. si era peraltro opportunamente cautelata inserendo nel contratto l’apposita clausola di esclusione della garanzia per il colore dei mattoni, ai sensi dell’art. 1490 c.c., comma 2, clausola certamente valida e legittima, essendo stata debitamente approvata e sottoscritta dall’acquirente.

Invero, secondo questa S.C. si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di aliud pro alio che da luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta (Cass. Sez. 2, n. 5202 del 07/03/2007; Cass. n. 4899 del 15/05/1998; Cass. n. 13925 del 25/09/2002; Cass. n. 10916 del 18/05/2011).

Ha ancora sottolineato la S.C.: In tema di vendita si ha consegna di “aliud pro alio”, che da luogo all’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, non soggetta ai termini ed alle condizioni di cui all’art. 1495, nei casi in cui la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e quindi sulla individualità, consistenza e destinazione di quest’ultima che risulta pertanto inidonea a soddisfare in concreto i bisogni che determinarono l’acquirente ad effettuare l’acquisto. (Fattispecie concernente la vendita di una partita di mattonelle risultate difettose per un imperfetto processo di produzione che non comprometteva tuttavia la destinazione all’uso considerato dalle parti. La S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che ricorresse un’ipotesi di consegna di aliud pro alio). (Cass. n. 844 del 28/01/1997). Non v’è dubbio peraltro che la distinzione in concerto tra le due ipotesi in esame implica valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e quindi non censurabili in questa sede, attesa la corretta motivazione espressa dal giudice a quo.

In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorario, oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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