Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21821 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13704-2009 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI impresso lo studio dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE

PIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato DEPLANO GABRIELLA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE SANITA’, in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA MEDICI E.N.P.A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1645/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/11/2008 R.G.N. 1170/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA PIETRO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 ottobre 2008 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 febbraio 2007 con la quale è stata rigettata la domanda di B.G., già medico convenzionato della ex USL (OMISSIS) di Palermo, intesa ad ottenere la condanna della gestione stralcio di detta USL al versamento all’ENPALS dei contributi previdenziali sui compensi dovutigli dal novembre 1984 al settembre 1995, con eccezione del periodo febbraio – marzo 1985, e la condanna dell’ENPALS alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico. La Corte territoriale ha confermato la motivazione del giudice di primo grado, che aveva ritenuto prescritto il credito azionato dal B. per decorso del termine quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3. In particolare il giudice di appello ha considerato che il principio di cui all’art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alle sole cause giuridiche impeditive dell’esercizio del diritto e non a meri ostacoli di fatto quali quelli, ricorrenti nella fattispecie, relativi alla sola contestazione del credito remunerativo dal quale scaturisce l’obbligo contributivo, per cui è irrilevante la circostanza per cui il diritto alla retribuzione da cui deriva il diritto alla contribuzione in questione, è stato contestato e riconosciuto solo a seguito di pronuncia giudiziale.

Il B. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo in unico motivo.

Resiste con controricorso l’Assessorato ala Sanità della Regione Siciliana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il B. lamenta violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare il ricorrente deduce che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. secondo cui la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso in esame la prescrizione decorrerebbe dalla pronuncia giudiziale che ha affermato l’esistenza del credito da cui è derivato l’obbligo contributivo in questione, in quanto il diritto può essere azionato solo quando il credito è certo e determinato.

Il ricorso non è fondato.

Pacifica l’esistenza del diritto soggettivo del lavoratore a che il datore di lavoro versi i contributi contributi previdenziali all’ente assicuratore, diritto la cui violazione è sanzionata con il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116 cpv. c.c., è da osservare che la censura formulata dal ricorrente pone alla Corte le seguenti questioni: a) in quale termine si prescriva il diritto; b) quando inizi la decorrenza del termine; c) se l’incertezza circa la concreta sussistenza del debito gravante sul datore, data dalla contestazione giudiziaria nell’an e nel quantum dei compensi dovuti per l’attività lavorativa, vale a dire dei fatti generativi del diritto alla contribuzione, valga ad impedire il decorso della prescrizione.

La prima questione va risolta con riferimento alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, che indica in cinque o dieci anni il termine di prescrizione, a seconda del tempo, anteriore o successivo al 1 gennaio 1996, in cui si è svolto il rapporto assicurativo. Scaduto il termine, i contributi non possono essere più versati all’ente previdenziale (la prescrizione del credito dell’ente non è disponibile, come nell’art. 2938 cod. civ., onde essa deve essere rilevata d’ufficio dal giudice).

Quanto alla seconda questione, il termine decorre ex art. 2935 cod. civ. da quando il diritto può essere fatto valere dal lavoratore, ossia da quando fu, o avrebbe dovuto essergli, corrisposto il compenso. L’incertezza circa la sussistenza del diritto, e più precisamente la controversia giudiziaria circa uno dei fatti costitutivi, costituisce impedimento di fatto non influente sul decorso della prescrizione giacchè essa non preclude l’esercizio immediato dello stesso diritto (Cass. 19 settembre 2000 n. 12386, 7 novembre 2005 n. 21495).

Il ricorso va dunque rigettato, mentre l’ininfluenza dell’impedimento di fatto circa l’exordium praescriptionis, ossia l’irrilevanza dello stato soggettivo di incertezza giuridica del titolare del diritto, induce alla compensazione equitativa delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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