Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21746 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21746
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Raimondo Angela, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.A.P. Sibilia Appalti Pubblicitari S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Casperia 30, presso l’avv. Rinaldi Guido, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 21^, n. 77/21/07 del 17 aprile 2007, depositata il 12
luglio 2007, non notificata;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele
Botta;
Udito l’avv. Guido Rinaldi, per la parte controricorrente;
Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex
art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 19 aprile 2011 prot. Generale n. 28197 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società S.A.P. – Sibilia Appalti Pubblicitari s.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tribuni comunali aboliti, sulla base della Delib. del Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011