Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21837 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27942-2009 proposto da:
SAN POTITO SNC (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 6, presso lo
studio dell’avvocato LEVANTI ALESSANDRO MARIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato PEDARRA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G.A. (OMISSIS), D.G.M.
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 552/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del
15/05/09, depositata il 26/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Pedarra Giuseppe, difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ZENO IMMACOLATA che ha
concluso per l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 26 maggio 2009, la Corte d’appello di Bari dichiarava inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto da SanPotito snc avverso la sentenza resa dal tribunale di Foggia il 10 luglio 2002, con la quale era stato risolto il contratto di appalto per l’esecuzione di un pozzo artesiano commissionato dai signori D. G.A. e M..
La società ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 novembre 2009.
I D.G. sono rimasti intimati.
Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.
I giudici di appello hanno rilevato che l’appello, notificato dopo il decorso del termine lungo, era tardivo in quanto: a) il comune in cui ha sede la società non beneficerebbe della sospensione disposta per i comuni colpiti nel 20002 da calamità naturale; b) il beneficio non sarebbe stato nemmeno richiesto.
L’unica censura di ricorso, che mira a conseguire l’applicabilità di una sospensione dei termini processuali, non si conclude con il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).
La formulazione era necessaria, dovendo essere articolata una questione relativa ai limiti di applicabilità di disposizioni normative.
Inoltre, come rilevato dal pubblico ministero in pubblica udienza, il ricorso non critica la seconda ratio decidendi, costituita dalla inapplicabilità del beneficio di cui alla L. n. 286 del 2002, perchè comunque non richiesto dalla parte.
Ne consegue la sussistenza di una seconda ragione di inammissibilità, atteso che quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. (Cass. 12372/06).
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011