Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21816 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21816
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso R.G. N. 2011/07 proposto da:
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Ceccarani Bruno, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.A.P. – Sibilla Appalti Pubblicitari S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
e sul ricorso R.G. N. 3082/07 proposto da:
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Ceccarani, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.A.P. – Sibilla Appalti Pubblicitari S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Casperia 30, presso l’avv. Guido Rinaldi, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 10^, n. 204/10/05 del 24 ottobre 2005, depositata il 19
dicembre 2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 settembre
2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Guido Rinaldi, per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione per cessazione della materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per condono;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011