Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21729 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21729
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
GEPP IM SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 69/2006 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,
depositata il 08/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
preso atto che il PG non ha formulato osservazioni sulla relazione ex
art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 69/3/06, depositata l’8 novembre 2006, con la quale, rigettato il suo appello contro quella della Commissione tributaria provinciale, veniva disattesa la pretesa relativa al diniego del rimborso dell’imposta proporzionale di registro pagata dalla società Gep Im srl, per la retrocessione di due appezzamenti di terreno in suo favore da parte dei precedenti cessionari F.G. e Fa.Si.. In particolare il giudice di appello affermava che i relativi atti dovevano considerarsi dei contratti di risoluzione dei precedenti, stipulati entro l’anno. La società Ge.ppim non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto non si trattava di risoluzione dei precedenti contratti, bensì di nuovi atti traslativi della proprietà dai precedenti acquirenti, all’originaria società venditrice Geppim, e perciò costituivano retrovendite.
Il motivo è fondato, in quanto in tema di imposta ai registro, persino il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di quello di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del negozio risolto (fatto che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera tale contratto immediatamente produttivo dell’effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con l’aliquota prevista per i trasferimenti Immobiliari, come nella specie, in cui peraltro nessuna condizione risoluti va era stata prevista per le vendite originarie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 5075 dei 21/05/1998).
3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivi, relativi a violazione di norme di legge e vizio di motivazione, rimangono assorbiti.
A. Ne deriva che il ricorso va accolto, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrano ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, e con rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverse il diniego di rimborso della maggiore imposta di registro.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti, motivi per compensare quelle relative ai due gradi di merito, mentre le altre successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio a favore della ricorrente, e che liquida, quanto agli esborsi, in quelle prenotate a debito, e quanto all’onorario, in complessivi Euro 700,00 per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori, di legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011