Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21691 del 19/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21691
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11298-2010 proposto da:
P.E. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ZANGHI’ GIUSEPPE giusta procura a margine dei ricorsi
introduttivi dei giudizi riuniti di primo grado;
– ricorrenti –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), già Ferrovie dello
Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni, Società con
unico socio soggetta all’attività, di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Spa, in persona dell’institore ex art. 2203,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine della memoria;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1287/2010 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata
il 17/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le conclusioni del P.M., dott. DESTRO Carlo;
esaminati gli atti, ivi comprese le memorie presentate dalle parti.
Fatto
OSSERVA
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i sigg.ri N. + altri litisconsorti, hanno convenuto davanti al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, la Rete Ferroviaria Italiana spa, per veder accertare il proprio asserito diritto al ricalcolo dell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 CCNL 6 febbraio 1998 con l’inclusione dell’E.D.R. previsto dall’accordo 8 novembre 1995 e, per l’effetto, per sentir condannare la Società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, con interessi e rivalutazione, con regolarizzazione della posizione anche a livello contributivo. Si è costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana eccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Giudice adito non ricorrendo, nel caso di specie, nessuno dei presupposti richiesti dall’art. 413 c.p.c. che potesse giustificare il radicarsi della controversia davanti al Tribunale di Catania.
Con sentenza del 17 marzo 2010, n. 1287, depositata in pari data, il Tribunale Civile di Catania, in funzione di Giudice Unico del Lavoro di primo grado, dichiarava la propria incompetenza territoriale riconoscendo territorialmente competente, in via alternativa, il Tribunale di Messina ovvero il Tribunale di Roma.
Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso ex art. 47 c.p.c. chiedendo che, ritenuta la natura nautica del rapporto di lavoro de quo agitur, venisse dichiarata l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 603 c.n.. E, per l’effetto, affermata la competenza del Tribunale di Catania, Giudice del Lavoro.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Diritto:
Il ricorso, con cui si denuncia la violazione, da parte dell’impugnata sentenza, dell’art. 603 c.n., la falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., e la violazione dell’art. 115 c.p.c. sulla base di difetto di motivazione per travisamento dei fatti, è manifestamente fondato e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento va cassato. Sul punto, infatti, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi a S.U. con argomentazioni pienamente condivisibili.
E’ stato in proposito affermato che “il rapporto di lavoro che intercorre tra l’ente ferrovie dello Stato (nelle diverse denominazioni succedutesi nel tempo) – armatore delle navi traghetto sulla tratta (OMISSIS) – ed il personale che presta lavoro subordinato alle dipendenze di detto ente sulle cennate navi traghetto è sicuramente lavoro nautico, poichè tutte le persone che prestano attività lavorativa per il servizio della nave (inteso in senso ampiamente lato) fanno parte dell’equipaggio e quindi rientrano nella categoria gente di mare ex art. 114 e segg. c.n.”.
Da tale qualificazione dei ricorrenti discende l’applicazione dei criteri fissati dall’art. 603 c.n. (Cass. n. 7923/1998) e, quindi, pacificamente, nella specie, la competenza territoriale del Tribunale di Catania, dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Catania e condanna la resistente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011