Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4604 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4604 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICHI ALESSANDRO N. IL 26/06/1976
avverso la sentenza n. 7139/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 29/10/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava
la decisone di primo grado con la quale Alessandro Pichi veniva condannato alla
pena di anni uni di reclusione per i reati di cui agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del
2011, 337 e 582 cod. pen..
Avverso tale ordinanza il predetto dichiarava di voler proporre ricorso ma
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.
non provvedeva al deposito dei motivi.